C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 247 CSAT 15 del 10/01/2023 – Delibera – Procedimento 39/A F.C. MARSALA A.S.D. (TP) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, punti uno di penalizzazione in classifica ed € 600,00 di ammenda quale seconda rinuncia. Campionato Promozione Girone “A” Gara: Casteltermini – F.C. Marsala del 11.12.2022 C.U. n. 220 del 16.12.2022.

Procedimento 39/A

F.C. MARSALA A.S.D. (TP) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, punti uno di penalizzazione in classifica ed € 600,00 di ammenda quale seconda rinuncia. Campionato Promozione Girone “A” Gara: Casteltermini – F.C. Marsala del 11.12.2022 C.U. n. 220 del 16.12.2022.

Con preannuncio di reclamo con pec del 19.12.2022 e successivo invio, nei termini, dei motivi la Soc. F.C. Marsala A.S.D., in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST e ne chiede la riforma con conseguente ripetizione della gara sostenendo, in buona sintesi, che la distinta della gara in questione venne compilata attraverso il sistema informatico della FIGC ed il relativo “file” venne salvato su una chiavetta usb poi affidata al dirigente accompagnatore. Quest’ultimo, secondo l’assunto difensivo della reclamante, una volta giunto presso l’impianto sportivo non è stato nelle condizioni di stampare la distinta per mancanza di una stampante; nell’immediato, questi si recava presso la stazione dei CC di Casteltermini ma il piantone si rifiutava di procedere alla stampa non avendo ordini in merito. A questo punto la distinta veniva stampata in sede ed inviata attraverso l’applicazione di messaggistica WhatsApp al dirigente accompagnatore, il quale l’esibiva al direttore di gara che la rifiutava. A questo punto il dirigente accompagnatore avrebbe proceduto alla compilazione manuale della distinta inserendo i nominativi dei calciatori con i relativi numeri di maglia e gli estremi dei documenti ma ancora una volta il direttore di gara rifiutava la distinta così compilata perché non redatta sui relativi moduli. Da informazioni assunte in loco il dirigente accompagnatore raggiungeva un locale pubblico distante svariati chilometri dall’impianto sportivo, ma ivi giunto non era possibile stampare la distinta stante che la stampante risultava guasta. Nelle more il direttore di gara constatato che era trascorso il termine di attesa abbandonava l’impianto di gioco. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara ed esaminata la documentazione allegata al reclamo, rileva che le doglianze della reclamante sono dirette, per un verso, a voler fare valere una causa di forza maggiore per non essere riuscita a consegnare tempestivamente la distinta dei propri calciatori partecipanti alla gara. Ove si volesse aderire, a tutto concedere, a questa linea difensiva (sebbene sarebbe stato onere della reclamante predisporre la stampa della distinta per tempo dovendo prevedere che l’impianto sportivo potesse essere sprovvisto di una stampante) il reclamo è inammissibile perché ai sensi dell’art. 55 delle N.O.I.F. ai fini di fare valere la causa di forza maggiore o il caso fortuito la competenza in primo grado è del GST, circostanza questa ben nota alla reclamante per avere preannunciato ricorso con pec del 12.12.2022, poi dichiarato inammissibile per non avere inviato, nei termini, i motivi. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 78 del C.G.S., non sono sanabili in appello le irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il ricorso di primo grado. Per altro verso la reclamante vorrebbe fare valere un presunto errore tecnico dell’arbitro per avere questi rifiutato la distinta compilata manualmente ma anche in questo caso il reclamo va dichiarato parimenti inammissibile poiché non risulta in atti la prova che il preannuncio di reclamo sia stato regolarmente notificato alla consorella così come previsto dall’art. 76 comma 2 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e, conseguentemente, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

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