C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 259 CSAT 16 del 17/01/2023 – Delibera – Procedimento 38/A A.S.D. SP CARLENTINI (SR) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, punti uno di penalizzazione in classifica ed € 100,00 di ammenda quale 1° rinuncia. Campionato 3^ Cat. Gara: Melilli – Carlentini del 10.12.2022 C.U. n.34 del 15.12.2022 Delegazione Provinciale di Siracusa.

Procedimento 38/A

A.S.D. SP CARLENTINI (SR) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, punti uno di penalizzazione in classifica ed € 100,00 di ammenda quale 1° rinuncia. Campionato 3^ Cat. Gara: Melilli – Carlentini del 10.12.2022 C.U. n.34 del 15.12.2022 Delegazione Provinciale di Siracusa.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi, debitamente notificati alla consorella, l’A.S.D. SP Carlentini, in persona del Suo Presidente, ha impugnato la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che gli incidenti sono da addebitarsi ad esclusivo fatto e colpa della consorella tant’è che due dei suoi tesserati, aggrediti nel corso della gara, sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso del P.O. di Lentini. Sostiene inoltre l’appellante che, a seguito degli incidenti, il ddg sospendeva la gara emettendo il triplice fischio finale e che solo dopo venti minuti lo stesso convocava i dirigenti accompagnatori perché richiamassero i loro giocatori in campo, ed infine che il rifiuto di scendere in campo è derivato dal fatto che non vi erano le condizioni di riprendere la gara perché l’arbitro, a dire della reclamante, non avrebbe adottato alcun provvedimento atto a ristabilire l’ordine in campo, perché non era presente la forza pubblica e perché, nell’approssimarsi dell’oscurità, l’impianto non era munito di adeguato impianto di illuminazione. Fissata la comparizione è comparso il richiesta Presidente della reclamante, avendone fatto rituale e tempestiva, il quale ha insistito nei motivi del reclamo Circa le doglianze, si rileva che l’unico soggetto preposto a stabilire se ricorressero o meno le condizioni per riprendere la gara è l’arbitro, e se questi ha ritenuto che, nello specifico, dopo avere preso il dovuto provvedimento disciplinare a carico del giocatore autore delle plurime violenze e riportato alla calma i tesserati coinvolti, vi erano le condizioni per giocare gli ultimi minuti della gara, la decisione assunta dal dirigente accompagnatore della Soc. Carlentini risulta del tutto illegittima anche in considerazione del fatto che negli incidenti non risulta coinvolto alcun tifoso. Ne consegue pertanto il rigetto del proposto reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo, conseguentemente dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it