C.R. SICILIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 242 TFT 09 del 03/01/2023 – Delibera – Procedimento n. 11/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Onorio Vincenzo (Presidente della A.S.D. Dolce Onorio, oggi A.S.D. FC. Marsala, e Presidente della A.S.D. Gibellina, all’epoca dei fatti); società A.S.D. Dolce Onorio (oggi A.S.D. FC Marsala) – matr. 951588 società A.S.D. Gibellina – matr.935096Stagione sportiva 2020/2021 – Campionato Eccellenza

Procedimento n. 11/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Onorio Vincenzo (Presidente della A.S.D. Dolce Onorio, oggi A.S.D. FC. Marsala, e Presidente della A.S.D. Gibellina, all’epoca dei fatti); società A.S.D. Dolce Onorio (oggi A.S.D. FC Marsala) - matr. 951588 società A.S.D. Gibellina - matr.935096Stagione sportiva 2020/2021 – Campionato Eccellenza

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 13768/33pfi22-23/PM/ce del 02/12/2022: - Il sig. Onorio Vincenzo (Presidente della A.S.D. Dolce Onorio, oggi A.S.D. FC. Marsala, e Presidente della A.S.D. Gibellina, all’epoca dei fatti): a) per la violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. e dell’art. 31 comma 1 C.G.S. per non aver provveduto al pagamento in favore del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti della somma di € 2.551,00 dovuta dalla A.S.D. Gibellina; b) per la violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 21 N.O.I.F. per aver assunto contemporaneamente, nel corso della stagione sportiva 2020/2021, la carica di Presidente dotato dei poteri di rappresentanza di due società associate alla stessa Lega, ovvero la A.S.D. Gibellina e la A.S.D. Dolce Onorio (oggi A.S.D. F.C. Marsala); - la società A.S.D. Gibellina ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Onorio Vincenzo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; - la società A.S.D. Dolce Onorio (oggi A.S.D. FC Marsala) ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Onorio Vincenzo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; All’udienza dibattimentale è comparso il difensore delle parti deferite il quale ha chiesto il proscioglimento dei propri assistiti e in subordine l’applicazione delle sanzioni nel minimo edittale. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per anno uno a carico del sig. Onorio Vincenzo (Presidente della A.S.D. Dolce Onorio, oggi A.S.D. FC. Marsala, e Presidente della A.S.D. Gibellina, all’epoca dei fatti); ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Dolce Onorio (oggi A.S.D. FC Marsala); ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Gibellina. Il Tribunale Federale Territoriale, relativamente alla contestazione sub a) sollevata al sig. Onorio Vincenzo n.q., rileva che in atti è presente un estratto conto relativo alla società A.S.D. Gibellina aggiornato al 30.06.2021, e uno successivo aggiornato al 09.06.2022, dai quali risulta la posizione debitoria della già menzionata società nei confronti del Comitato Regionale Sicilia per un totale di € 2.551,00. A seguito di informazioni assunte presso il locale Comitato Regionale è stato possibile inoltre accertare che il sig. Onorio Vincenzo si è impegnato, in data successiva all’odierno deferimento, a pagamento in tre soluzioni della somma in contestazione, di cui la prima rata è stata regolata con assegno bancario già incassato e in attesa di buon fine. La contestazione de quo risulta comunque allo stato fondata e sufficientemente provata. Relativamente alla contestazione sub b), rileva che lo stesso sig. Onorio Vincenzo ha ricoperto la carica di Presidente della società A.S.D. Dolce Onorio (oggi A.S.D. FC Marsala) a partire dal 27.02.2021 (cfr. verbale assemblea del 27.2.21), e dal 02.09.2022 riveste quella di Dirigente a seguito delle dimissioni da Presidente (cfr. verbale assemblea del 02.09.22). Inoltre è stato accertato che il sig. Onorio Vincenzo ha rivestito anche la carica di Presidente della società A.S.D. Gibellina a partire dal 22.8.19 (cfr. verbale assemblea del 22.8.19 e verbale dichiarazioni rese alla Procura Federale del 06.10.22). Non risultano presenti in atti documenti dai quali è possibile accertare l’eventuale scioglimento della predetta società e/o le dimissioni del suo Presidente, nonostante il sodalizio sia stato dichiarato inattivo a decorrere dal 18.06.2021 (cfr. C.U. n. 281 del 18.06.2021). Anche la contestazione sub b) in esame risulta pertanto fondata oltre che sufficientemente provata. Infatti é evidente che dal 27.02.2021, e almeno fino al 18.06.2021, il sig. Onorio Vincenzo ha ricoperto contemporaneamente la carica di Presidente della società A.S.D. Don Onorio (matr. 951588) e della società A.S.D. Gibellina (matr. 935096), violando così la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 21 N.O.I.F che fa espresso divieto di ricoprire contemporaneamente cariche dirigenziali in più società associate nella stessa Lega. Ne consegue che, in virtù di quanto disposto dall’art. 6 comma 1 C.G.S., le attività imputabili al sig. Onorio Vincenzo nella qualità di Presidente, determinano anche una responsabilità diretta di entrambe le società deferite. Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, tenuto conto ai fini della determinazione della circostanza attenuante dell’intervenuto accordo conciliativo, come indicate in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: inibizione per anno uno a carico del sig. Onorio Vincenzo in relazione alle incolpazioni di cui ai capi a) e b) del deferimento; ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Dolce Onorio (oggi A.S.D. FC Marsala) – matr. 951588; ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Gibellina – matr. 935096. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

 

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