C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 03/08/2022 – Delibera – Ricorso della società F.C.D. RIVOLI CALCIO avverso delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta inclusa in C.U. n. 6 del 22.7.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
Ricorso della società F.C.D. RIVOLI CALCIO avverso delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta inclusa in C.U. n. 6 del 22.7.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
Con atto inviato a mezzo pec in data 29.7.2022, la società RIVOLI CALCIO propone “ricorso” indirizzato a questo Tribunale Federale Territoriale avverso la delibera in oggetto indicata che revocava la ratifica della domanda di iscrizione della Società ricorrente al Campionato di Eccellenza 2022/2023 escludendola dall'organico del Campionato di competenza in ottemperanza alle vigenti disposizioni contenute nella Circolare LND n. 24 del 18.5.2022 e ne chiede, previa sospensione, l'annullamento con conseguente inclusione della Società nell'organico del detto Campionato. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito specificate. La ricorrente pone a fondamento della propria impugnazione l’art. 92 C.G.S che definisce la competenza di questo Tribunale Federale Territoriale. Va, tuttavia, osservato che, a norma dell’art. 92 comma 1 lett. a) C.G.S., il Tribunale Federale Territoriale è competente a decidere in materia disciplinare e nelle altre materie previste dalle norme federali unicamente in seguito a deferimento da parte della Procura Federale, come dimostra il successivo art. 93 C.G.S. e non può esaminare ricorsi presentati da Società per asseriti pregiudizi patiti ad opera degli Organi Federali. Il ricorso al Tribunale Federale Territoriale è unicamente previsto, ai sensi dell’art. 92 comma 1 lett. b) ad iniziativa di tesserati non professionisti e giovani nonchè tecnici non professionisti avverso le sanzioni di natura non economica proposte o applicate nei loro confronti dalle società.
P. Q. M.
Il Tribunale Federale, riunito in camera di consiglio, dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla RIVOLI CALCIO.
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