C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 06/10/2022 – Delibera – Ricorso della Società USD CAFASSE BALANGERO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 23 del 15.09.2022 del Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Saint Vincent Chatillon – Cafasse Balangero disputata in data 11.09.2022, Campionato Prima Categoria – Girone C

Ricorso della Società USD CAFASSE BALANGERO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 23 del 15.09.2022 del Comitato regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Saint Vincent Chatillon – Cafasse Balangero disputata in data 11.09.2022, Campionato Prima Categoria - Girone C

Con ricorso inviato in data 19.09.2022, la Società CAFASSE BALANGERO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore BRUNO Mario con la squalifica per 4 gare per aver tenuto un comportamento gravemente irriguardoso e minatorio nei confronti del direttore di gara, nonché ha sanzionato il dirigente GILOTTO Davide con l’inibizione fino al 14.10.2022 per aver rivolto espressioni irrispettose verso il medesimo arbitro. Con riferimento al tesserato Gilotto Davide, si evidenzia come l’esame nel merito sia precluso in quanto, ai sensi delle vigenti norme (art. 137 comma 3 lettera b del codice di giustizia sportiva) non sono impugnabili e sono immediatamente esecutivi i provvedimenti disciplinari che comportino l’inibizione per i dirigenti fino ad un mese. E nel caso di specie, la sanzione comminata al dirigente della società ricorrente non eccede il mese posto che viene disposta con comunicato in data 15 settembre e con scadenza 14 ottobre dell’anno in corso. Con riferimento al calciatore BRUNO, la società ricorrente lamenta l’eccessività della sanzione alla luce della complessiva condotta posta in essere. Il tesserato si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara in ordine alla doppia ammonizione ed in risposta ai pesanti insulti del pubblico di casa avrebbe rivolto frasi minacciose a soggetto diverso dall’arbitro. Quanto lamentato nel ricorso si pone in contrasto con quanto riportato nel referto dal direttore di gara, puntuale nel descrivere tanto le condotte irriguardose quanto le frasi minatorie. Il tutto dando conto della reiterazione delle condotte nonché riportando il tenore letterale delle espressioni rivolte. Le frasi udite dal direttore di gara erano tanto rivolte al medesimo quanto di indubbia portata offensiva. Il tutto nonostante il tentativo dei compagni di squadra di allontanare il Bruno dal terreno di gioco. Non vi è alcun elemento per porre in dubbio quanto riferito dal direttore di gara. La differente ricostruzione dell’accaduto fornita dal ricorrente non trova riscontro in alcun elemento fattuale. La complessiva condotta del BRUNO è conseguita alla notifica della seconda ammonizione, circostanza che ha realisticamente portato all’impulsiva ed incontrollata reazione. Non giustificata ma tuttavia suscettibile di un lieve contenimento sotto il profilo sanzionatorio. 51 Per questi motivi, si dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Società ricorrente con riferimento alla posizione del dirigente GILOTTO Davide nonché, in accoglimento del ricorso, si riduce a 3 giornate la squalifica comminata al giocatore BRUNO Mario. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

 

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