C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/10/2022 – Delibera – Ricorso della A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 27 del 29.09.2022, con il quale veniva comminata la squalifica per quattro gare al giocatore BATTISTI Simone (gara Giovanile Centallo 2006/Cavour del 25.09.2022, valida per il campionato di Eccellenza girone B)

Ricorso della A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 27 del 29.09.2022, con il quale veniva comminata la squalifica per quattro gare al giocatore BATTISTI Simone (gara Giovanile Centallo 2006/Cavour del 25.09.2022, valida per il campionato di Eccellenza girone B)

Con il ricorso in oggetto, la società Giovanile Centallo 2006 richiede una riduzione della sanzione comminata dal giudice sportivo al proprio giocatore, lamentando una eccessiva severità della squalifica sulla base di una ricostruzione dei fatti parzialmente diversa e meno grave rispetto a quanto riportato nel rapporto arbitrale, adducendo in sostanza che a seguito di uno scontro di gioco il sig. Battisti non avrebbe colpito l’avversario al volto con una pallonata, ma vi sarebbe stato un tentativo reciproco di reazione e forse una perdita di equilibrio dell’avversario, senza che fosse stato compiuto alcun gesto violento. Questa Corte Sportiva d’Appello, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritiene non vi siano motivi per disattendere le risultanze del rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva. Tale rapporto, infatti, riporta in modo inequivoco il fatto che il sig. Battisti, dopo aver tenuto un comportamento volto a creare nervosismo per tutta la gara, in occasione di un fallo, prendeva il pallone e lo scagliava volontariamente con forza sul viso di un avversario senza preoccuparsi della gravità del gesto. Inoltre, alla notifica del provvedimento di espulsione, protestava rivolgendosi in modo irriguardoso nei confronti del direttore di gara. In conseguenza dei fatti come sopra descritti, l’entità della sanzione comminata dal giudice sportivo appare corretta e commisurata alla gravità della condotta ascrivibile al sig. Battisti ed il ricorso deve conseguentemente essere respinto. Per tali motivi codesta Corte d’Appello Federale Territoriale

RESPINGE

 Il ricorso delle società A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.

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