C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 06/10/2022 – Delibera – Gara A.C.CUNEO 1905 OLMO – NICHELINO HESPERIA

Gara A.C.CUNEO 1905 OLMO - NICHELINO HESPERIA

Il Giudice Sportivo Territoriale, - letto il reclamo presentato da parte della Società AC CUNEO 1905 OLMO avverso la regolarità della gara disputata in data 25/09/2022 contro la società ASD NICHELINO HESPERIA, valida per il Campionato Regionale Under 17, Girone C, s.s. 2022/2023, con il quale la Società reclamante lamenta la irregolarità della partita in ragione della convocazione e dello schieramento in campo da parte degli avversari del calciatore Emanuele TULLIO, con la maglia n. 14, giocatore che risultava squalificato per un turno, in recidiva di ammonizioni, all'esito dell'ultima giornata di Torneo Regionale Under 16 s.s. 2021/2022, come da C.U. del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta n. 89 del 19/05/2022, da scontarsi dunque nell'attuale Campionato Under 17 Regionale (per ragioni anagrafiche); - osservato che il predetto ricorso è stato depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 26/09/2022 unitamente a prova della trasmissione a mezzo PEC dello stesso alla Società reclamata, ed è stato preannunciato in data 25/09/2022 sempre a mezzo PEC, inviata al C.R. ed agli avversari; - esaminati i referti di gara nonché le distinte giocatori della ASD NICHELINO HESPERIA per la gara in oggetto, e per la partita precedentemente disputata tra detta Società e la ASD CHERASCHESE 1904 del 18/09/2022, dai quali risulta effettivamente lo schieramento in campo del suddetto giocatore, e verificato altresì che lo stesso si trovava in costanza di squalifica, come lamentato dalla reclamante; - ritenuto dunque fondato nel merito il reclamo della AC CUNEO 1905 OLMO

DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla società AC CUNEO 1905 OLMO, assegnando gara persa alla Società ASD NICHELINO HESPERIA, ed omologando il seguente risultato: AC CUNEO 1905 OLMO - ASD NICHELINO HESPERIA 3-0; - di comminare l'ammenda di Euro 150,00 alla ASD NICHELINO HESPERIA;

- di squalificare il Dirigente accompagnatore Sig. Vincenzo LINCIANO, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 2/12/2022; - di squalificare per un'ulteriore gara il giocatore TULLIO Emanuele sopra indicato, squalifica da scontarsi a seguito della precedente; - di non disporre l'addebito della tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata.

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