C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 20/10/2022 – Delibera – Reclamo della società MONREGALE CALCIO S.C.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 27 del 29 settembre 2022 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita A.S.D. CHERASCHESE 1904 – MONREGALE CALCIO S.C.S.D. disputata il 24 settembre 2022 nell’ambito del Campionato Under 19 Regionali, girone C

Reclamo della società MONREGALE CALCIO S.C.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 27 del 29 settembre 2022 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita A.S.D. CHERASCHESE 1904 – MONREGALE CALCIO S.C.S.D. disputata il 24 settembre 2022 nell’ambito del Campionato Under 19 Regionali, girone C

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 4 ottobre 2022 la società MONREGALE CALCIO S.C.S.D. ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina l’inibizione sino al 25 novembre 2022 al dirigente MULASSANO MARCO per aver sottoscritto la distinta di gara in cui risultava inserito il giocatore CUKAVA Uros, non regolarmente tesserato. Nel reclamo, la Società non nega l’addebito tuttavia precisa che “in data 1 luglio 2021 avveniva in situazioni di necessità immediata di passaggio di consegne tra il vecchio segretario della società reclamante e l’attuale persona delegata del medesimo ruolo; in data 23 agosto 2021, il sig. Cukavac Uros veniva tesserato (con permesso di soggiorno a scadenza) presso la scrivente società con indicazione di vincolo pluriennale inserita a penna. Il documento sottoscritto e crocettato veniva inviato e approvato dalla Federazione. Successivamente, era ritirato il cartellino del giocatore in quale riportava la data di scadenza dello stesso nell’anno 2025. In data 30 giugno 2022, il giocatore non era formalmente tesserato in quanto la società scrivente presumeva approvato il vincolo pluriennale della stagione precedente, in virtù anche della scadenza materiale riportata sulla tessera fisica come da indicazione sopra espressa. In data 24 settembre 2022, il signor Cukavac Uros veniva espulso nel corso della partita in questione e, in seguito ad accertamenti, era rinvenuto il mancato il tesseramento del giocatore e di conseguenza squalificato il dirigente firmatario della distinta Mulassano Marco fino al 25 novembre 2022. In data 27 settembre 2022, sulla base dei dati in possesso della scrivente società la segreteria contattava gli uffici regionale della Federazione prendendo per la prima volta cognizione delle norme regolanti il tesseramento di atleti extracomunitari”. Tali norme sanciscono la validità annuale del tesseramento del giocatore extracomunitario. La reclamante conclude il ricorso invocando l’annullamento o la riduzione della squalifica nei confronti del dirigente in ragione del fatto che la condotta illecita derivava dall’imperizia della segreteria della società. Le argomentazioni offerte nel reclamo appaiono credibili e l’atteggiamento di consapevolezza manifestato dalla società (che non ha impugnato né la squalifica del giocatore né la sanzione pecuniaria), seppur non in grado di eliminare il disvalore dell’illecito, consentono di concedere le circostanze attenuanti di cui all’articolo 13, ult. co. C.G.S., e di contenere la sanzione comminata al dirigente fino al 21 ottobre 2022.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato: - riduce l'inibizione inflitta al dirigente MULASSANO MARCO sino al 21 ottobre 2022. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso si dispone la restituzione del contributo di reclamo, laddove già prelevato.

 

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