C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 20/10/2022 – Delibera – Reclamo proposto da MDN SPORT ASD avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 29 del 6.10.2022 in riferimento alla gara MDN SPORT ASD – ATLETICO ALPIGNANO disputata il 2.10.2022 – Seconda Categoria – Girone D

Reclamo proposto da MDN SPORT ASD avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 29 del 6.10.2022 in riferimento alla gara MDN SPORT ASD – ATLETICO ALPIGNANO disputata il 2.10.2022 - Seconda Categoria - Girone D

La MDN SPORT ASD ha presentato distinti tempestivi reclami avverso le seguenti decisioni assunte dal Giudice Sportivo in riferimento alla gara in oggetto: 1)squalifica per una gara effettiva a carico del giocatore espulso CROCE Federico; 2) squalifica per due gare effettive a carico del giocatore RONCHIETTO Eugenio poiché “espulso per doppia ammonizione al momento del provvedimento disciplinare si rifiutava di uscire dal campo di gioco, rendendo necessario l’intervento del suo capitano”; 3) squalifica per tre gare effettive a carico del giocatore FERRERO Giuliano “per ripetuti insulti nei confronti di un avversario e per essersi rifiutato di abbandonare il campo impedendo la ripresa del gioco, rendendo necessario l’intervento del suo capitano”. Osserva la reclamante che sia stata irrogata ingiustamente, e dunque debba essere annullata, la sanzione a carico del calciatore CROCE Federico, poiché quest’ultimo non avrebbe minimamente toccato l’avversario e l’arbitro, di spalle, sarebbe stato tratto in errore dalla simulazione del giocatore avversario, espellendolo quindi senza ragione; osserva che la sanzione irrogata al calciatore RONCHIETTO Eugenio debba essere rideterminata poiché il direttore di gara non avrebbe potuto vedere alcunché in quanto girato di spalle, mentre invece non avrebbe rilevato il fallo commesso dal numero 17 della squadra avversaria sul giocatore sanzionato; in merito alla sanzione irrogata al giocatore FERRERO Giuliano osserva la reclamante che lo stesso sarebbe stato provocato dall’avversario con la maglia n.8, il quale non avrebbe ricevuto alcuna sanzione; inoltre egli sarebbe uscito dal campo in meno di un minuto; per tali ragioni ritiene la sproporzione della sanzione irrogata, normalmente applicata in caso di colpi proibiti. A supporto di tutte tali argomentazioni la reclamante ha allegato diversi video degli episodi di gara in contestazione, aggiungendo che sicuramente il comportamento dei giocatori deve essere più corretto, ma che i dirigenti si sono prontamente scusati con il Direttore di gara stringendogli la mano. Il Collegio rileva in via preliminare che i tre ricorsi sono connessi oggettivamente, essendo riferiti alla medesima gara, e pertanto ne dispone la riunione; preliminarmente all’esame del merito, il Collegio rileva altresì la non impugnabilità delle sanzioni inflitte nei confronti del calciatore CROCE Federico (una gara effettiva) e del calciatore RONCHIETTO Eugenio (due gare effettive); infatti l’art. 137, comma 3, lett. a) del C.G.S. dichiara non impugnabile “la squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;” In relazione alla sanzione della squalifica per tre gare effettive irrogata nei confronti del calciatore FERRERO Giuliano, il Collegio rileva che dal referto arbitrale emerge che il calciatore, al 43° del secondo tempo, abbia “urlato più e più volte contro un avversario “tu sei un coglione” venendo fermato e allontanato dai compagni”. La Corte, rilevata l’efficacia privilegiata di cui il referto arbitrale gode quanto alle circostanze di fatto narrate, e che i rilievi della reclamante non sono idonei a contrastarle, ritiene che sussista la gravità del comportamento del calciatore FERRERO Giuliano, in relazione al quale ritiene equa l’applicazione della sanzione della squalifica per due gare effettive. Per quanto sopra la Corte

DICHIARA INAMMISSIBILE

il reclamo proposto in relazione alla sanzione inflitta nei confronti del calciatore CROCE Federico (una gara effettiva) e del calciatore RONCHIETTO Eugenio (due gare effettive); ACCOGLIE Il reclamo proposto avverso la sanzione inflitta al giocatore FERRERO Giuliano rideterminando la sanzione nella squalifica per due gare effettive. Nulla dispone in relazione alla tassa di reclamo che non risulta versata.

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