C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/10/2022 – Delibera – Ricorso della Società GAVESE 1920 avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 31 del 13.10.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Pastorfrigor Stay – Gavese, disputata in data 09.10.2022, Campionato Promozione girone D.
Ricorso della Società GAVESE 1920 avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 31 del 13.10.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Pastorfrigor Stay - Gavese, disputata in data 09.10.2022, Campionato Promozione girone D.
Con ricorso inviato in data 13.10.2022, la società Gavese 1920 si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore Nash Sosa Junior con la squalifica per quattro giornate per comportamento violento nei confronti di un avversario, colpito al volto a gioco fermo. La Società ricorrente chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva quanto segue. La società ricorrente ritiene che il proprio calciatore abbia posto in essere un gesto involontario durante uno “scontro di gioco”. Lamenta, in sintesi, l’assenza di volontarietà alcuna in capo al calciatore e chiede, di conseguenza, la riduzione della squalifica a due giornate. Le motivazioni e le richieste sopra richiamate non possono trovare accoglimento. Quanto accaduto sul terreno di gioco è stato osservato e segnalato con precisione dall’assistente dell’arbitro, che ha potuto cogliere la dinamica senza interferenze, ancorchè l’azione si sia svolta a gioco fermo. Il referto non lascia margini di dubbio circa la dinamica e la conseguente gravità della condotta contestata al calciatore della Gavese: costui, a gioco fermo, ha colpito un avversario con una manata al volto procurando “lievi danni”. E’ indubbio che il contatto non abbia avuto particolari conseguenze, diversamente, la sanzione sarebbe stata più gravosa. Dinamica alquanto differente da quella riportata nel reclamo: alla luce del referto, trattasi difatti di gesto volontario portato al volto di un avversario a gioco fermo. Con conseguenze lesive ancorchè modeste e contenute. In assenza di elementi a favore del calciatore sanzionato non vi è motivo per ridurre la squalifica, che si appalesa congrua e proporzionata. Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello,
RESPINGE
il reclamo della Gavese 1920 con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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