C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/10/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti di LA ROCCA Matteo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. AVIGLIANESE e della società A.S.D. AVIGLIANESE, per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 28 comma 1 C.G.S, la Società della violazione di cui all’art. 6 comma 2 CGS. Con atto del 27.7.2022, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. LA ROCCA per avere, in occasione della gara G.A.R. REBAUDENGO – AVIGLIANESE del 27/02/2022 valevole per il Campionato di Terza Categoria, rivolto più volte al signor KOURA Abdul Razak, calciatore tesserato per la GAR REBAUDENGO, la seguente espressione discriminatoria per motivi di razza: “scimmia”; nel mentre rivolgeva al calciatore avversario appena citato l’espressione indicata, imitava anche il verso di tale specie animale.
Deferimento della Procura Federale nei confronti di LA ROCCA Matteo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. AVIGLIANESE e della società A.S.D. AVIGLIANESE, per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 28 comma 1 C.G.S, la Società della violazione di cui all’art. 6 comma 2 CGS. Con atto del 27.7.2022, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. LA ROCCA per avere, in occasione della gara G.A.R. REBAUDENGO - AVIGLIANESE del 27/02/2022 valevole per il Campionato di Terza Categoria, rivolto più volte al signor KOURA Abdul Razak, calciatore tesserato per la GAR REBAUDENGO, la seguente espressione discriminatoria per motivi di razza: “scimmia”; nel mentre rivolgeva al calciatore avversario appena citato l'espressione indicata, imitava anche il verso di tale specie animale.
La società A.S.D. AVIGLIANESE a titolo di responsabilità oggettiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal signor LA ROCCA Matteo. Il procedimento trae origine da un esposto presentato dal Presidente della Società A.S.D. G.A.R. REBAUDENGO in data 4.3.2022 al Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta ed inoltrato alla Procura Federale in data 11.3.2022 Nel corso delle indagini, veniva acquisita tutta la documentazione utile alla ricostruzione dei fatti e venivano interrogate le persone informate. Nella seduta del 21.10.2022, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi il dott. Luca MASPERO in rappresentanza della Procura Federale, il sig. PALADINO Domenico, in qualità di Presidente della società AVIGLIANESE ed il sig. LA ROCCA Matteo. Preliminarmente il Presidente avvisava le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. e si concretizzava un accordo tra il Procuratore Federale da una parte ed il calciatore e la Società deferiti dall’altra per l’applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica per otto gare a carico del sig. LA ROCCA Matteo, ammenda per € 400,00 a carico della società A.S.D. AVIGLIANESE. MOTIVI DELLA DECISIONE Visto l'accordo intervenuto tra le parti e ritenuto che non sussistono elementi atti ad escludere la responsabilità del Tesserato e della Società deferita, le sanzioni, ridotte per la scelta della procedura speciale, appaiono congrue alla gravità dei fatti descritti e vanno, pertanto, omologate.
P. Q. M.
Il Tribunale Federale, visto l’art. 127 C.G.S. Applica al sig. LA ROCCA Matteo la sanzione della squalifica per otto turni di gara ed alla società AVIGLIANESE la sanzione dell'ammenda per € 400,00 (quattrocento/00)
Share the post "C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/10/2022 – Delibera – Deferimento della Procura Federale nei confronti di LA ROCCA Matteo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. AVIGLIANESE e della società A.S.D. AVIGLIANESE, per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 28 comma 1 C.G.S, la Società della violazione di cui all’art. 6 comma 2 CGS. Con atto del 27.7.2022, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. LA ROCCA per avere, in occasione della gara G.A.R. REBAUDENGO – AVIGLIANESE del 27/02/2022 valevole per il Campionato di Terza Categoria, rivolto più volte al signor KOURA Abdul Razak, calciatore tesserato per la GAR REBAUDENGO, la seguente espressione discriminatoria per motivi di razza: “scimmia”; nel mentre rivolgeva al calciatore avversario appena citato l’espressione indicata, imitava anche il verso di tale specie animale."