C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/10/2022 – Delibera – Gara INFERNOTTO CALCIO – PEDONA BORGO S.D.

Gara INFERNOTTO CALCIO - PEDONA BORGO S.D.

Il Giudice Sportivo Territoriale, - letto il reclamo presentato da parte della Società AC PEDONA BORGO S. D. avverso la regolarità della gara disputata nelle date 9/10/2022 e 19/10/2022 contro la società ASD INFERNOTTO CALCIO, valida per il Campionato Regionale Promozione, Girone C, s.s. 2022/2023, con il quale la Società reclamante lamenta la irregolarità della partita a causa di un errore tecnico dell'arbitro, che non avrebbe espulso per somma di ammonizioni il giocatore avversario Sig. Enrico Romagnini, che risultava già ammonito sul referto arbitrale e sul foglio di sintesi compilati in data 9/10/2022 prima della sospensione della partita al minuto 13 del secondo tempo di gioco per impraticabilità del campo; - osservato che il predetto ricorso è stato depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 22/10/2022 unitamente a copia del messaggio di trasmissione a mezzo PEC dello stesso alla Società reclamata (manca tuttavia la ricevuta di consegna), ed è stato preannunciato in data 20/10/2022 sempre a mezzo PEC, inviata al C.R. ed agli avversari; 17 - esaminati i referti di gara e gli allegati, e verificato che effettivamente il giocatore Enrico Romagnini aveva ricevuto un primo cartellino giallo, schierato in campo dall'ASD Infernotto Calcio con la divisa n. 10, al minuto 31 della prima frazione di gioco (disputata in data 9/10/2022) ed il secondo cartellino giallo, schierato in campo dall'ASD Infernotto Calcio con la divisa n. 11, al minuto 4 della ripresa di gara (disputata in data 19/10/2022), e dunque doveva essere espulso; - sentito l'arbitro, il quale ha di fatto ammesso l'errore tecnico lamentato dalla ricorrente a causa della mancata comunicazione dell'elenco ammoniti ed espulsi relativo al primo referto del 9/10/2022, errore che ha inficiato il regolare svolgimento della partita in oggetto;

DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla società AC PEDONA BORGO S. D., con conseguente ripetizione della gara in oggetto, dando mandato alla Segreteria del Comitato Regionale di predisporre nuovamente una calendarizzazione dell'evento; - di squalificare per una gara per somma di ammonizioni, ancorché non notificata sul campo, il signor Enrico ROMAGNINI; - di non disporre l'addebito della tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata; - negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti per quanto in atti.

 

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