C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 03/11/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. LUESE CRISTO ALESSANDRIA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 31 del 13.10.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara LUESE CRISTO ALESSANDRIA – CAVOUR disputata in data 9.10.2022, Campionato di Eccellenza, Girone B

Reclamo della società A.S.D. LUESE CRISTO ALESSANDRIA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 31 del 13.10.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara LUESE CRISTO ALESSANDRIA – CAVOUR disputata in data 9.10.2022, Campionato di Eccellenza, Girone B

Con reclamo inviato il 16.10.2022, la LUESE CRISTO ALESSANDRIA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la società medesima con l’ammenda per € 600,00 e ne chiede la riduzione. La società ricorrente ammette la condotta irriguardosa e denigratoria del proprio pubblico nei confronti dell’intera terna arbitrale e precisa che il reclamo verte esclusivamente sulla parte di sanzione inflitta per la mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale. Si sostiene infatti che in seguito ad una prima rimostranza dell’arbitro, il dirigente incaricato, dopo aver contattato il responsabile della struttura, invitava il direttore di gara ad aprire entrambe le docce presenti nello spogliatoio ad esso riservato chiedendo di essere avvisato in caso di persistenza del difetto. Non avendo più ricevuto segnalazioni se era ritenuto che il guasto fosse stato rimosso. Il reclamo può trovare accoglimento. L’atteggiamento collaborativo della Società in riferimento ai fatti di maggior rilievo disciplinare rende verosimile la ricostruzione del fatto proposta nel ricorso e, pertanto si ritiene che l’inadeguatezza dello spogliatoio denunciata dal direttore di gara sia stata frutto di un equivoco. Considerato quanto sopra, appare equo ridurre l’entità della sanzione ad € 400,00.

Per questi motivi,

la Corte Sportiva di Appello in accoglimento del reclamo, RIDUCE l’entità dell’ammenda a carico della società A.S.D. LUESE CRISTO ALESSANDRIA ad € 400,00. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

 

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