C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 03/11/2022 – Delibera – Reclamo proposto da ASD SALICE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 31 del 13.10.2022 in riferimento alla gara VILLAFALLETTO – SALICE disputata il 9.10.2022 – Campionato Seconda Categoria – Girone G

 

Reclamo proposto da ASD SALICE avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 31 del 13.10.2022 in riferimento alla gara VILLAFALLETTO – SALICE disputata il 9.10.2022 - Campionato Seconda Categoria – Girone G

L’ASD SALICE ha presentato reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo di inflizione delle seguenti sanzioni: 1)squalifica fino al 9/12/2022 del calciatore NDOJA Daniele poiché “ Al termine della gara rivolgeva un insulto di chiaro contenuto discriminatorio e razzista nei confronti del giocatore n.6 avversario sig.Steve Willy Engolo. Tale condotta scatenava una mass confrontation tra due giocatori del Villafalletto, risoltasi in reciproci insulti e minacce e senza contatti fisici grazie anche all’intervento dell’arbitro. Non pago di ciò, nell’area spogliatoio il sig. NDOJA si scambiava minacce con l’allenatore avversario…” 2) squalifica per tre gare effettive nei confronti del calciatore SERAFINI Francesco “per aver preso parte alla mass confrontation scatenata a fine gara dall’insulto discriminatorio e razzista proferito dal proprio compagno ad un avversario, scambiandosi minacce ed ingiurie con lo stesso giocatore del Villafalletto…” . 3) squalifica per tre gare effettive nei confronti del calciatore TESTA Giacomo “per aver preso parte alla mass confrontation scatenata a fine gara dall’insulto discriminatorio e razzista proferito dal proprio compagno ad un avversario, scambiandosi minacce ed ingiurie con lo stesso giocatore del Villafalletto…” La reclamante osserva che il giocatore NDOJA Daniele non avrebbe proferito l’insulto razzista ma si sarebbe svolto tra i giocatori un semplice battibecco privo di carattere offensivo o minaccioso, richiedendo pertanto l’annullamento delle sanzioni o, in subordine, la riduzione delle medesime. Il Collegio rileva preliminarmente che il reclamo è stato depositato in data 20/10/2022, ovvero oltre cinque giorni dalla pubblicazione delle sanzioni nel Comunicato Ufficiale (13/10/2022) e che in tali casi, ai sensi dell’art. 76, comma 3, CGS, la Corte Sportiva non è tenuta a provvedere; Per quanto sopra la Corte

DICHIARA

Non luogo a provvedere in relazione al reclamo proposto da ASD Salice. Dispone per l’effetto l’addebito alla società della tassa di reclamo che non risulta versata.

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