C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 03/11/2022 – Delibera – Ricorso della Società ASD NICHELINO HESPERIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 29 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 6.10.2022 in riferimento alla gara A.C.CUNEO 1905 OLMO – A.S.D. NICHELINO del 25.9.2022 valida per il Campionato Under 17 Regionali – girone C

Ricorso della Società ASD NICHELINO HESPERIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 29 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del 6.10.2022 in riferimento alla gara A.C.CUNEO 1905 OLMO – A.S.D. NICHELINO del 25.9.2022 valida per il Campionato Under 17 Regionali – girone C

La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata inflitta al giocatore TULLIO Emanuele la ulteriore squalifica per 1 gara; al dirigente accompagnatore della reclamante, LINCIANO Vincenzo, la inibizione sino al 2.12.2022; alla società ASD NICHELINO HESPERIA la ammenda di euro 150,00 e la perdita della gara con il risultato A.C. CUNEO 1905 OLMO – ASD NICHELINO HESPERIA 3 – 0; tutto ciò per irregolare posizione del giocatore TULLIO Emanuele che avrebbe disputato la gara in questione in costanza di squalifica (subentrato al 37° del secondo tempo). Letto il ricorso e le controdeduzioni della società A.C. CUNEO OLMO 1905 si ritiene che il ricorso debba essere accolto disponendo l’omologazione del risultato conseguito sul campo. La squalifica era stata comminata al giocatore TULLIO Emanuele in occasione dell’ultimo turno della scorsa stagione 2021/2022 del Torneo UNDER 16 Regionale per recidiva in ammonizione. Nel reclamo si osserva che la prima gara della PRIMA SQUADRA della reclamante (disputante il Campionato di Prima Categoria) è stata disputata in data 11.9.2022 contro la società SAN BERNARDO, gara alla quale non ha partecipato, come da distinta prodotta dalla reclamante, il giocatore TULLIO Emanuele che avrebbe così scontato la squalifica comminatagli nella precedente stagione in quanto titolato a parteciparvi. Osserva inoltre che è prassi invalsa da tempo per precisa scelta della società l’impiego sistematico di “giovani calciatori” nella prima squadra e ancora il fondamento delle proprie osservazioni a precedenti in termini da parte di questa Corte sulla corretta interpretazione della norma di cui all’art. 21 comma 6 CGS ancorché relative a categorie diverse. Occorre ricordare che a norma dell’art.21 comma 6 C.G.S. le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione in cui sono state comminate devono essere scontate nella stagione successiva. Nel caso in cui, però, il giocatore abbia cambiato società, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore Giovanile la squalifica si sconta per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la PRIMA SQUADRA della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del settore giovanile. Nel caso de quo bisogna quindi intendersi sul concetto di PRIMA SQUADRA della nuova categoria di appartenenza. Sul punto si sono avuti diversi orientamenti giurisprudenziali di merito (GS e CORTI) e di legittimità (Corte Federale), sia in ambito dilettantistico che professionistico, come ampiamente declinato nelle sue controdeduzioni dalla società avversaria. La questione si è manifestata di non semplice risoluzione quando la nuova categoria di appartenenza del giocatore precedentemente squalificato fosse proprio quella in questione (UNDER 17) e il ragazzo avesse titolo per partecipare al campionato della PRIMA SQUADRA della società di appartenenza (nel nostro caso disputante il Campionato di Prima Categoria) oscillando fra interpretazioni che privilegiavano il principio di omogeneità delle gare, agganciato alla categoria alla quale effettivamente appartiene il calciatore in base all’età e interpretazioni che invece valorizzavano il principio di afflittività della sanzione sganciato dalla categoria di appartenenza in base alla età. La giurisprudenza più recente ha privilegiato il primo dei due principi per evitare incertezze interpretative ovvero strumentalizzazioni di comodo e quindi dà rilievo alla categoria di appartenenza come quella in cui si devono scontare le squalifiche che residuano all’esito della precedente stagione disputata in categoria diversa. Si osservi però che le difficoltà interpretative all’esito degli interventi della giurisprudenza di legittimità non possono non essere prese in considerazione nel decidere il caso in questione secondo i principi di equità e giustizia che governano l’attività degli organi giudicanti (art.44 CGS). Si ricordi infatti che sulla base dei principi dell’ordinamento giuridico a cui si è uniformato anche il codice di giustizia sportiva, l’errore di interpretazione della legge diviene scusabile quando è determinato da atti dell’autorità o da orientamenti giurisprudenziali da cui l’agente possa trarre il convincimento della correttezza della propria interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità del proprio comportamento. Pertanto, fermo restando che in base alla norma di cui all’art.21 comma 6 CGS la squalifica cha residua all’esito della precedente stagione si sconta nella prima squadra della nuova categoria di appartenenza da identificarsi nel caso che qui ci occupa con l’UNDER 17, nel nostro caso occorre però chiedersi se l’aver fatto partecipare alla gara il ragazzo TULLIO Emanuele convinti di poterlo fare debba mandare esente da responsabilità la reclamante trattandosi di errore scusabile commesso in buona fede, considerato inoltre che l’impiego del ragazzo in questione è stato limitato agli ultimi 8 minuti della gara a risultato ormai conseguito e quindi privo di alcuna incidenza sul regolare svolgimento della gara, situazione a cui è ancorata, non lo si dimentichi, la sanzione della perdita della gara Questa Corte, in conclusione, ritenuta la necessità di dare prevalenza all’aspetto sportivo (come più volte affermato in numerosissime delibere), in ossequio altresì ai principi di equità, giustizia e correttezza sportiva di cui al comma 3 dell’art.4 CGS, preso atto della assoluta irrilevanza dell’impiego del ragazzo ai fini del regolare svolgimento della gara, ritenuto trattarsi di errore scusabile, delibera di accogliere il reclamo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il reclamo e per l'effetto annulla tutte le sanzioni inflitte e dispone l’omologazione del risultato conseguito sul campo: A.C. CUNEO OLMO 1905 – A.S.D NICHELINO HESPERIA 0-3

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