C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 03/11/2022 – Delibera – Reclamo proposto da ASD MONCALIERI CALCIO 1953 avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n° 31 del 13/10/2022 in riferimento alla gara A.C. BRA – MONCALIERI CALCIO 1953 disputata il 9/10/22 – Campionato Under 15 Regionali – Girone C
Reclamo proposto da ASD MONCALIERI CALCIO 1953 avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n° 31 del 13/10/2022 in riferimento alla gara A.C. BRA – MONCALIERI CALCIO 1953 disputata il 9/10/22 - Campionato Under 15 Regionali - Girone C
L’ASD MONCALIERI CALCIO 1953, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha presentato tempestivo reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo nei confronti del suo calciatore signor LAZZARIN RIZZO Mitia, di irrogazione della sanzione della squalifica per cinque giornate effettive poiché “Espulso per eccessive proteste e per aver proferito espressione blasfema in relazione ad una decisione tecnica dell’arbitro, alla notifica del provvedimento il giocatore proferiva verso quest’ultimo ingiuria con chiara volontà denigratoria, e ritardava la propria uscita dal campo, rendendosi necessario l’intervento del proprio massaggiatore. Una volta abbandonato il terreno di gioco, reiterava bestemmie e ingiurie all’indirizzo dell’arbitro, colpiva con un pugno la recinzione in segno di ulteriore protesta e si fermava a discutere con i sostenitori avversari.” La società reclamante ritiene eccessiva la squalifica inflitta osservando che il giocatore, pur avendo proferito espressioni blasfeme, comportamento in sé non giustificabile, non le ha però indirizzate al Direttore di gara; il comportamento sarebbe inoltre da imputarsi ad una reazione immediata e sconsiderata al grave fallo subìto dall’avversario (per tale ragione punito) e pertanto chiede la riduzione della sanzione. La Corte rileva che dalla lettura del referto di gara emerge la descrizione del comportamento del giocatore sanzionato, che ha proferito l’espressione blasfema poiché riteneva inadeguata la sanzione irrogata al calciatore avversario per il fallo subìto, proferendo altre bestemmie e proteste uscendo dal campo, colpendo con un pugno la recinzione e rispondendo poi ai sostenitori del Bra (in proposito il Direttore di gara non ha però udito le parole del calciatore). La Corte ritiene che dal referto arbitrale, il quale gode di efficacia privilegiata, emerga la gravità del comportamento tenuto dal giocatore, anche nei confronti del Direttore di gara, estrinsecatosi in condotte blasfeme ed ingiuriose, sia pure scaturite dall’impulso di reazione al fallo subìto, in relazione alle quali reputa equa l’applicazione della sanzione della squalifica per quattro gare effettive. Per questi motivi
ACCOGLIE
il reclamo proposto da ASD MONCALIERI CALCIO 1953, rideterminando la sanzione inflitta a carico del calciatore signor LAZZARIN RIZZO Mitia, nella squalifica per quattro gare effettive. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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