C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 03/11/2022 – Delibera – Gara CENISIA A R.L. – CALCIO LEINI

Gara CENISIA A R.L. - CALCIO LEINI

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il ricorso presentato dalla Società ASD CALCIO LEINI' avverso la regolarità della gara disputata in data 29/10/2022 contro la Società SSD CENISIA, valida per il Torneo Under 16 Regionale, girone B, ricorso regolarmente preannunciato a mezzo PEC inviata al C.R. Piemonte e Valle d'Aosta ed alla controparte in data 30/10/2022, depositato sempre a mezzo PEC il successivo 1/11/2022 e notificato sempre a mezzo PEC alla Società avversaria in pari data, con il quale la ASD CALCIO LEINI' si duole della definitiva sospensione della gara senza apparente motivazione, paventando che tale decisione sarebbe stata frutto di uno o più errori dell'arbitro designato e domanda conseguentemente la ripetizione della partita in oggetto; - visto il referto dell'arbitro, dal quale risulta che la partita sia stata sospesa definitivamente al minuto 31 del secondo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 2 a 0 in favore del SSD CENISIA, in ragione della condotta dei tesserati della Società ASD CALCIO LEINI', che hanno accerchiato ed anche spintonato la direttrice di gara, protestando nei suoi confronti con modi e toni aggressivi ed offensivi, creando così una situazione di tensione e timore che non le ha permesso di proseguire con la direzione della gara; - in particolare, riferisce l'arbitro che la gara è stata caratterizzata da continue proteste della panchina e dei giocatori della Società ospite, che al minuto 31 della ripresa la hanno accerchiata, ed ignorando i suoi richiami hanno reiterato le proteste con toni e modi aggressivi. In detto frangente, il giocatore n. 4 della ASD CALCIO LEINI' Thomas Attardo, già espulso per proteste, l'ha spintonata, ed il giocatore n. 13 della ASD CALCIO LEINI' Alfredo Sacchetta sferrava un calcio ad un avversario. Ed ancora, dopo la definitiva sospensione della partita, l'allenatore di detta compagine Sig. Costantino Sponzilli, anziché riportare l'ordine tra i propri giocatori, inseguiva l'arbitro sino all'uscita dal terreno di gioco, insultandola; - ritenuto pertanto che l'impossibilità sopravvenuta di regolare svolgimento e conclusione della partita sia da addebitare esclusivamente a responsabilità dei tesserati della società ASD CALCIO LEINI', per la loro condotta irrispettosa, violenta, ingiustificata e minacciosa nei confronti dell'arbitro, e considerato altresì che dal referto della direttrice di gara non risulta alcun intervento dei Dirigenti della Società, volto a riportare la calma tra i propri tesserati; visto l'art. 10, comma 1, C.G.S.

DELIBERA

- di respingere il ricorso della ASD CALCIO LEINI' in quanto infondato, disponendo l'addebito dell'importo del contributo sul conto della Società; - di assegnare gara persa alla ASD CALCIO LEINI', omologando il seguente risultato:

SSD CENISIA - ASD CALCIO LEINI' 3 - 0; - negli appositi paragrafi sono riportate le sanzioni alla Società ed ai tesserati per quanto in atti.

 

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