C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 10/11/2022 – Delibera – Reclamo in proprio del sig. MORTARA Luciano, dirigente tesserato per la società MEZZALUNA VILLANOVA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 34 del 20.10.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara LANGA CALCIO – MEZZALUNA VILLANOVA disputata in data 16.10.2022, Campionato di II Categoria Girone F.
Reclamo in proprio del sig. MORTARA Luciano, dirigente tesserato per la società MEZZALUNA VILLANOVA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 34 del 20.10.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara LANGA CALCIO – MEZZALUNA VILLANOVA disputata in data 16.10.2022, Campionato di II Categoria Girone F.
Con reclamo regolarmente preannunciato ed inviato il 25.10.2022, il sig. MORTARA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo lo ha sanzionato con l’inibizione per due mesi e ne chiede la riduzione. Il ricorrente si dice consapevole della violazione regolamentare commessa facendo ingresso nell'area tecnica, pur non autorizzato, nell'intervallo tra primo e il secondo tempo ma afferma di essersi rivolto all'arbitro nei seguenti termini: “Premesso che non posso e non devo esprimere giudizio sulle sue decisioni, in campo c'è lei e interviene su quello che vede. mi permetto solo di consigliare che magari lo stesso metro di giudizio possa essere applicato a tutte le situazioni”. Il signor MORTARA ipotizza, quindi, che il direttore di gara possa aver frainteso la frase pronunciata all'atto di allontanarsi dopo essere stato invitato in tal senso: “ne risponderò al comitato”. Infine, si sostiene che l'incarico di delegato assembleare presso la FIGC non costituisca un’aggravante bensì un'attenuante dell’entità della sanzione, vantando il ricorrente una pluriennale esperienza ed avendo egli “colloquiato molteplici volte con organi arbitrali, di Lega ed altri senza mai subire la benché minima sanzione disciplinare o richiamo”. Il reclamo è totalmente infondato, ma il provvedimento impugnato va comunque riformato per eccessiva moderazione della sanzione che va aggravata. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto degli Ufficiali di gara costituisce piena prova “circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..61 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto arbitrale è puntuale e preciso nel riferire che, nell’intervallo della gara, il sig. MORTARA, dopo aver fatto ingresso negli spogliatoi, pur non essendo autorizzato, si qualificava come delegato F.I.G.C. mostrando un tesserino e metteva in dubbio l’imparzialità della direzione di gara sostenendo che fosse favorevole alla squadra di casa. Dopo che gli veniva fatto notare che non aveva alcun titolo per entrare nello spogliatoio né per dare indicazioni tecniche, non essendo associato A.I.A., pronunciava le seguenti frasi: “Ah non posso dirti cosa fare, ti faccio vedere io cosa faccio, tu non lo sai, io sono un delegato” L'episodio in questione non lascia spazio a equivoci o fraintendimenti ed assume connotati di gravità ben maggiori di quanto valutato nel provvedimento impugnato. Al di là del tenore della conversazione intercorsa tra i protagonisti della vicenda è pacifico che il signor MORTARA ben sapendo che non poteva accedere all'area tecnica si è presentato avvalendosi delle proprie prerogative di delegato assembleare per protestare nei confronti della direzione arbitrale e invocare una direzione gara più favorevole alla società di appartenenza, confidando che il proprio ruolo gli avrebbe garantito da una parte l'adesione dell'arbitro ai suoi suggerimenti e, dall'altra, l'impunità da parte del comitato di appartenenza. Il ruolo ricoperto dal ricorrente nell'ambito del comitato regionale, costituisce senza dubbio un'aggravante atteso che proprio l'esperienza maturata avrebbe dovuto suggerire al signor MORTARA che bussare allo spogliatoio del direttore di gara per protestare costituisce un illecito disciplinare anche da parte delle persone autorizzate a sostare nell'area degli spogliatoi e, dunque, pensare di avvalersi delle proprie prerogative, violando i regolamenti per condizionare l'operato dell'arbitro per il prosieguo della gara merita una sanzione maggiore di quanto previsto per un normale dirigente di società Alla luce delle su esposte considerazioni, questa Corte ritiene che la sanzione a carico del signor Mortara vada aggravata a norma dell’art. 78 comma 2 CGS e, pertanto, si reputa più congruo alla gravità del fatto rideterminare la durata dell'inibizione in mesi sei. Infine, si ritiene opportuno disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché proceda per quanto di competenza al fine di verificare se la condotta accertata assuma rilevanza quale mero illecito disciplinare ovvero abbia assunto contorni tali da poter essere considerata funzionale alla alterazione del risultato della gara. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello, visto l’art. 78 comma 2 C.G.S, rigetta il reclamo e, in parziale riforma del provvedimento impugnato, AGGRAVA l’entità dell’inibizione a carico del sig. MORTARA Luciano, rideterminandone la durata in mesi sei. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Dispone l’incasso della tassa di reclamo già versata.
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