C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 10/11/2022 – Delibera – Ricorso della Società TORINO WOMEN avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 37 del 27.10.2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara Bulè Bellinzago – Torino Women del 23.10.2022, Campionato Eccellenza femminile

Ricorso della Società TORINO WOMEN avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 37 del 27.10.2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta in relazione alla gara Bulè Bellinzago – Torino Women del 23.10.2022, Campionato Eccellenza femminile

Con ricorso inviato in data 28.10.2022, la società Torino Women si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la giocatrice Aghem Brigitta con la squalifica per quattro gare per aver offeso e spintonato un avversario ed, una volta espulsa, tenuto un comportamento irriguardoso verso il direttore di gara. La Società ricorrente evidenzia essersi trattato di una reazione ed uno sfogo frutto di una condizione di stress e frustrazione derivati dai ripetuti insulti e falli subiti nel corso della gara. La tesserata, da par suo, presentava una dichiarazione contenente le scuse e le giustificazioni del caso. La ricorrente chiede l’annullamento o la riduzione della sanzione. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente contesta la ricostruzione fornita dal direttore di gara e recepita dal G.S., sminuendo la gravità della condotta posta in essere dalla calciatrice. Si rimarca nel ricorso come la tesserata abbia comunque agito in un contesto non sereno e di continue provocazioni. In realtà, il referto arbitrale è sufficientemente dettagliato ed inequivoco nel mettere in luce le azioni compiute dalla giocatrice Aghem. Ne vengono dettagliatamente descritte le parole proferite tanto all’avversaria quanto al direttore di gara nonché i gesti rivolti. Né emergono elementi atti a far ritenere che il direttore di gara possa avere frainteso ovvero confuso le parole pronunciate nel contesto indubbiamente concitato. Si rileva, peraltro, come i fatti si sarebbero in parte svolti all’atto della notifica dell’espulsione e come la Aghem sia il capitano della squadra. La complessiva condotta tenuta dal tesserato, frutto di probabile esasperazione e di eccessiva enfasi agonistica, unitamente all’atteggiamento tenuto dalla società e dalla medesima tesserata (pronta nello scusarsi personalmente), consentono comunque di ridurre la sanzione. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo, si

RIDUCE

la squalifica comminata al calciatore Aghem Brigitta a tre giornate. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

 

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