C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 10/11/2022 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società ASD RIVER PLAINE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 18 del 20/10/2022 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara ASD RIVER PLAINE – ASD SAINT VINCENT CHATILLON disputata in data 16/10/2022, nell’ambito del Campionato Under 17, girone A

Reclamo proposto dalla Società ASD RIVER PLAINE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 18 del 20/10/2022 della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara ASD RIVER PLAINE – ASD SAINT VINCENT CHATILLON disputata in data 16/10/2022, nell’ambito del Campionato Under 17, girone A

Con reclamo pervenuto in data 25/10/2022 a mezzo PEC, la ASD RIVER PLAINE propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina nei riguardi del giocatore FORESTIERO SIMONE la squalifica per 3 gare “Per grave fallo di gioco, aggravato dall’aggressione alla schiena dell’avversario”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società ne domanda la riduzione, sostenendo che il proprio giocatore avrebbe avuto un gesto di nervosismo nei confronti di un avversario, in un momento di tensione agonistica, ma si sarebbe immediatamente scusato per il gesto commesso. Il ricorso appare parzialmente fondato. A seguito della disamina del referto arbitrale nonché del reclamo presentato dalla Società, risulta che il giocatore, in reazione ad un fallo subito, abbia colpito l’avversario; pertanto, questa Corte ritiene di ravvisare nel comportamento tenuto dal Sig. Forestiero l’ipotesi delineata all’art. 39 CGS (Condotta gravemente antisportiva), la quale prevede quale sanzione minima la squalifica per due giornate, anche in ragione delle scuse immediatamente presentate dall’atleta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello territoriale accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società Forestiero Simone riducendo a due giornate. In ragione del parziale accoglimento, nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che non risulta versato.

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