C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 10/11/2022 – Delibera – Ricorso della Società USD BARCANOVA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 19 della Delegazione Provinciale di Torino del 6.10.2022 in riferimento alla gara ARDOR SAN FRANCESCO – USD BARCANOVA CALCIO del 2.10.2022 valida per il Campionato Under 15 Provinciali – GIRONE B

Ricorso della Società USD BARCANOVA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 19 della Delegazione Provinciale di Torino del 6.10.2022 in riferimento alla gara ARDOR SAN FRANCESCO – USD BARCANOVA CALCIO del 2.10.2022 valida per il Campionato Under 15 Provinciali – GIRONE B

La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale il giocatore TATARANNO GIUSEPPE è stato squalificato per 12 gare. La reclamante non contesta i fatti, ma ne chiede una rilettura e si lamenta quindi della eccessività delle sanzioni inflitte, chiedendone una generale riduzione. Questa Corte ritiene che le allegazioni difensive meritino accoglimento e che la gravità dei fatti vada ricondotta all’interno di un perimetro di minore gravità. La frase rivolta al direttore di gara dal giovane TATARANNO è certamente offensiva e merita di essere adeguatamente sanzionata, ma non con le sanzioni previste per le espressioni discriminatorie. Esse infatti possono dirsi tali quando sono chiaramente pronunciate al fine di dare risalto ad una “diversità” a fini discriminatori in altre parole al fine di evidenziare in senso spregiativo quella “diversità” di cui l’autore abbia piena consapevolezza. Nel caso si specie, il quattordicenne che pronuncia il termine “monogoloide” non ha tale consapevolezza e non deve essere sanzionato per espressione discriminatoria che comporta sanzioni pesantissime. La sanzione inflitta dal GS ha come unica conseguenza quella di togliere dal campo di gioco un ragazzino per 12 partite senza che questi possa percepire in alcun modo l’aspetto retributivo della sanzione che vivrà invece come profonda ingiustizia senza comprendere e quindi poter crescere dai propri errori. La sanzione della squalifica va quindi drasticamente ridotta a 4 gare

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, in parziale riforma del provvedimento impugnato, dichiara di accogliere il presente reclamo e di conseguenza: riduce a 4 gare la squalifica inflitta a TATARANNO GIUSEPPE Dispone la restituzione della tassa di reclamo.

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