C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 17/11/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. INFERNOTTO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 27.10.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara INFERNOTTO CALCIO – PEDONA BORGO S.D. disputata in data 9.10.2022 e in data 19.10.2022, Campionato di Promozione, Girone C.

Reclamo della società A.S.D. INFERNOTTO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 27.10.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara INFERNOTTO CALCIO – PEDONA BORGO S.D. disputata in data 9.10.2022 e in data 19.10.2022, Campionato di Promozione, Girone C.

Con reclamo regolarmente preannunciato ed inviato a mezzo pec in data 31.10.2022, la A.S.D. INFERNOTTO CALCIO si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara e chiede che venga omologato il risultato conseguito sul campo ovvero, in subordine che venga ripetuta unicamente la prosecuzione della gara sospesa per pioggia al 13° del secondo tempo. La decisione del Giudice Sportivo è intervenuta in seguito ad un reclamo del PEDONA cui si faceva rilevare che nel prosieguo della gara interrotta per pioggia è stato ammonito il giocatore Enrico ROMAGNINI, già ammonito nella prima parte della partita. La mancata espulsione del calciatore per la doppia ammonizione subita ha determinato un errore tecnico tale da inficiare la regolarità della gara e, pertanto, ne è stata disposta la ripetizione La società ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato non ha considerato la previsione di cui all’art 33 comma 4 punto V Reg. LND, in base alla quale “le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione”. In base alla norma riportata risulterebbe corretta la squalifica del ROMAGNINI per recidività in ammonizione trattandosi della quinta (le due inflitte nella gara indicata in oggetto ed altre tre rimediate in precedenza) e non la squalifica per somma di ammonizioni nella medesima gara inflitta dal Giudice Sportivo. In via subordinata, si chiede che venga disposta la ripetizione unicamente del secondo spezzone di gara. Copia del reclamo è stata inviata alla società PEDONA BORGO S.D. che non ha presentato controdeduzioni. Il reclamo non può essere accolto. Correttamente la reclamante ha indicato nell’art. 33 comma 4 Reg. LND la norma di riferimento per la valutazione del caso, omettendo tuttavia di considerare che, nella previsione normativa, la gara interrotta e ripresa in altra data viene considerata come un’unica gara, tant’è che, ad esempio, l’incontro riprende al medesimo minuto e nella stessa situazione di gioco in cui è stata disposta la sospensione e non possono essere schierati nella prosecuzione calciatori squalificati per la prima partita mentre possono prendervi parte giocatori squalificati successivamente alla prima frazione. In altre parole, il tempo intercorrente tra la prima e la seconda parte di gara viene equiparato all’intervallo tra il primo ed il secondo tempo di una normale partita. Nel caso di specie, all'arbitro della prosecuzione non è stato trasmesso l'elenco degli ammoniti ed espulsi relativo al primo referto del 9 10 22, il che ha determinato un errore tecnico in quanto il ROMAGNINI, ammonito sia nella partita interrotta sia nella prosecuzione, andava espulso per somma di ammonizioni con evidente compromissione della regolarità della gara di cui il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello

RIGETTA

il reclamo della A.S.D. INFERNOTTO CALCIO, confermando la decisione del Giudice Sportivo di mandare a ripetere l’intera gara. Dispone l’addebito a carico della reclamante della tassa di reclamo.

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