C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 17/11/2022 – Delibera – Gara MODERNA MIRAFIORI – BEPPE VIOLA CALCIO

Gara MODERNA MIRAFIORI - BEPPE VIOLA CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il referto dell'arbitro in relazione alla partita disputata in data 13/11/2022 tra la ASD MODERNA MIRAFIORI e la ASD BEPPE VIOLA CALCIO, valevole per il campionato Under 17 regionali, girone D, dal quale è emersa un'alterazione al regolare svolgimento della partita; - nello specifico, riferisce il direttore di gara di aver ammonito al minuto 30 del secondo tempo il sig. Gotro Emanuele della società BEPPE VIOLA CALCIO, in distinta e in campo con la divisa n.9, per comportamento antisportivo. Al minuto 37 del secondo tempo il sig. Gotro commetteva un fallo punibile con il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione; tuttavia nelle medesime circostanze di tempo e luogo, si scatenava un alterco tra altri due giocatori (n.15 del BEPPE VIOLA e n.3 del MODERNA MIRAFIORI) che richiedeva il pronto intervento del direttore di gara. Approfittando di tale distrazione, il signor Gotro si allontanava e scambiava i pantaloncini della propria divisa con quelli della divisa n.19 vestita dal sig. Puglisi Giorgio, in quel momento ancora in panchina. Sedata la discussione tra gli altri due calciatori, l'arbitro richiamava a sé per l'ammonizione il sig. Gotro, che però gli mostrava il n. 19 sul pantaloncino. Sul referto dell'arbitro infatti compaiono al minuto 30 del secondo tempo l'ammonizione del n.9 ed al minuto 37 del secondo tempo l'ammonizione al n. 19, che tuttavia sarebbe entrato in campo solo due minuti più tardi, in sostituzione del n.11 sig. Guido Loris. Al minuto 40 del secondo tempo il direttore di gara si avvedeva dell'anomalia nella divisa del sig. Gotro, che giocava con la casacca n.9 e i pantaloncini n.19, controllava il proprio libretto e notava di aver ammonito il sig. Puglisi, casacca n. 19, prima ancora del suo ingresso in campo, proprio perché tratto in inganno dai suddetti giocatori. Inoltre il sig. Puglisi (n.19) si era a sua volta fatto dare i pantaloncini da un altro compagno, il n.6 Palumbo Davide già sostituito al minuto 9 della ripresa. La condotta gravemente irrispettosa dei tre predetti giocatori è stata di fatto avallata dall'allenatore e da tutta la panchina della Società BEPPE VIOLA CALCIO, dato che onde evitare ulteriori provvedimenti dell'arbitro il n.9 sig. Gotro veniva sostituito proprio al minuto 40 del secondo tempo di gioco; - ritenuto che i fatti evidenziati dall'arbitro nel referto e sopra descritti integrino una grave e volontaria alterazione del regolare svolgimento della gara ad opera dei tesserati della società ASD BEPPE VIOLA CALCIO, dato che la squadra avrebbe dovuto giocare in 10 dal minuto 37 del secondo tempo di gioco; - visto l'art. 10, comma 1, C.G.S.

DELIBERA

- di sanzionare la ASD BEPPE VIOLA CALCIO con la perdita della gara, omologando il seguente risultato: MODERNA MIRAFIORI - BEPPE VIOLA CALCIO 3 - 0; - di comminare l'ammenda di euro 100 per il generale comportamento antisportivo dei propri tesserati e dirigenti, che hanno concorso nel trarre in inganno l'arbitro, avallando la condotta sopra descritta; - negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti per quanto in atti.

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