C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 17/11/2022 – Delibera – Gara STRAMBINESE 1924 – OLYMPIC COLLEGNO

Gara STRAMBINESE 1924 - OLYMPIC COLLEGNO

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il referto di gara relativo alla partita disputata in data 13/11/2022 tra la ACD STRAMBINESE 1924 e la ASD OLYMPIC COLLEGNO, valida per il Torneo Regionale Under 14 Seconde Squadre - Girone A, s.s. 2022/2023, dal quale risulta la definitiva sospensione dell'incontro al minuto 22 del secondo tempo di gioco, sul risultato di 2 a 0, in ragione delle tensioni e del clima intimidatorio creato dall'atteggiamento della tifoseria della Società Olympic Collegno; - in particolare, riferisce l'arbitro che i sostenitori della squadra ospite, tra i quali vi erano anche i parenti dei giovani calciatori, per tutta la durata dell'incontro gli rivolgevano continui insulti ed offese, di crescente intensità, anche di natura discriminatoria per provenienza territoriale, che egli ha cercato di gestire in maniera lucida sino a quando tali atteggiamenti non hanno iniziato a condizionare anche la condotta dei giovani calciatori in campo, che hanno preso a loro volta a protestare nei confronti del direttore di gara. Questo clima di crescente aggressività e tensione, che non è stato contenuto in alcun modo dai Dirigenti della Olympic Collegno, induceva l'arbitro a sospendere definitivamente la partita, non sentendosi più nella giusta condizione psicologica per poter terminare serenamente la direzione dell'incontro. Inoltre, successivamente al rientro negli spogliatoi, l'arbitro veniva raggiunto nell'area messa a sua disposizione dapprima da un Dirigente della Società ospite, che dichiarava di non aver udito alcun insulto nei suoi confronti, ed altresì dall'allenatore Sig. Tiziano Porcu che, al rifiuto del direttore di gara di proseguire l'incontro, mostrava un tesserino federale, dichiarando di essere stato in precedenza un arbitro e dunque di essere un suo "diretto superiore" e pretendendo di rimanere nello spogliatoio dell'arbitro per fargli firmare dei documenti inerenti la gara sospesa. Come se ciò non fosse stato sufficiente, all'uscita dallo spogliatoio l'arbitro veniva altresì schernito dall'assistente di parte della Olympic Collegno, che si congratulava ironicamente con lui; - ritenuto dunque che le condotte dei sostenitori nonché dei tesserati e Dirigenti della Olympic Collegno SSCD, tenute sia durante la disputa della partita che successivamente alla sospensione della stessa, come descritte dall'arbitro, abbiano influito sul regolare svolgimento della partita e ne abbiano impedito il normale compimento; ai sensi dell'art. 10, comma 1, CGS

DELIBERA

- di sanzionare con la perdita della gara la Società ASD OLYMPIC COLLEGNO, omologando il seguente risultato: ACD STRAMBINESE 1924 - ASD OLYMPIC COLLEGNO 3 - 0; - di comminare alla Società ASD OLYMPIC COLLEGNO l'ammenda di Euro 100,00 per le condotte dei propri tifosi e tesserati, come sopra descritte, rammentando in particolare alla Società che è oggettivamente responsabile delle condotte di natura discriminatoria dei propri sostenitori, tenute in occasione della disputa di gare, e che in caso di recidiva sarà comminata oltre all'ammenda l'ulteriore sanzione della squalifica del campo per una o più giornate; - negli appositi paragrafi si riportano le squalifiche per quanto indicato in atti.

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