C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 01/12/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. CROCETTA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 27 del 17.11.2022 della Delegazione Provinciale di Torino in relazione alla gara CROCETTA CALCIO – RESISTENZA GRANATA disputata in data 13.11.2022, Campionato di III Categoria, Girone B 52

Reclamo della società A.S.D. CROCETTA CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 27 del 17.11.2022 della Delegazione Provinciale di Torino in relazione alla gara CROCETTA CALCIO - RESISTENZA GRANATA disputata in data 13.11.2022, Campionato di III Categoria, Girone B 52

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 17.11.2022, la A.S.D. CROCETTA CALCIO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’inibizione fino al 16.12.2022 il proprio Presidente sig. ARMITANO Stefano e ne chiede l’annullamento. Tale reclamo va dichiarato inammissibile a norma dell’art. 137 comma 3 lett. b) in cui è previsto che non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari in cui viene inflitta l’inibizione fino a un mese a carico di dirigenti. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello dichiara INAMMISSIBILE il presente reclamo.

Dichiara

la società CROCETTA CALCIO tenuta al pagamento della tassa di reclamo che non risulta versata.

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