C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 01/12/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. RORETESE 1975 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 16 del 10.11.2022 della Delegazione Provinciale di Cuneo in relazione alla gara MONREGALE CALCIO – RORETESE 1975 disputata in data 6.11.2022, Campionato Under 17 Provinciali, Girone A

Reclamo della società A.S.D. RORETESE 1975 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 16 del 10.11.2022 della Delegazione Provinciale di Cuneo in relazione alla gara MONREGALE CALCIO - RORETESE 1975 disputata in data 6.11.2022, Campionato Under 17 Provinciali, Girone A

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 12.11.2022, la A.S.D. RORETESE 1975 si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha squalificato fino al 31.12.2022 l’allenatore sig. LA CORTE Benedetto e ne chiede la riduzione. 53 La società ricorrente sostiene che il proprio tesserato, al termine della gara avrebbe avvicinato l’arbitro chiedendo semplicemente spiegazioni su una frase, pronunciata da quest’ultimo, circa l’educazione impartita ai propri calciatori dalle rispettive madri. Per tutta risposta li direttore di gara avrebbe estratto prima il cartellino giallo e poi il rosso espellendolo per doppia ammonizione. Si sottolinea che l’episodio è stato privo di connotati aggressivi e che, avendo vinto la gara, non c’era alcuna animosità nei confronti dell’arbitro Il reclamo non può essere accolto. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto degli Ufficiali di gara costituisce piena prova “circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..61 C.G.S). Nel caso di specie il referto dell’arbitro descrive in modo impeccabile sia i motivi della prima ammonizione dovuti a reiterate proteste e pesanti allusioni sulla scarsa qualità dell’arbitraggio, sia della richiesta di spiegazioni effettuata con toni e atteggiamenti aggressivi tanto che un dirigente doveva mettersi in mezzo per evitare che l’evento prendesse una brutta piega. La sanzione inflitta dal Giudice di primo grado appare pertanto congrua alla gravità dei fatti descritti nel referto e merita piena conferma. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello

RIGETTA

 il reclamo della A.S.D. RORETESE 1975 disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.

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