C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 01/12/2022 – Delibera – Gara ATLETICO ROBASSOMERO – SCIOLZE

Gara ATLETICO ROBASSOMERO - SCIOLZE

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il ricorso presentato dalla società ASD SCIOLZE avverso la regolarità della gara disputata in data 20/11/2022 contro la società ASD ATLETICO ROBASSOMERO, valevole per il Campionato Regionale Seconda Categoria, Girone C, s.s. 2022/2023, con il quale la ricorrente asserisce che la partita non sarebbe terminata regolarmente con il triplice fischio dell'arbitro, bensì sarebbe stata sospesa da quest'ultimo al minuto 44’ 39 circa del secondo tempo, a seguito della rissa scoppiata tra i tifosi sugli spalti, nella quale in particolare un sostenitore dello Sciolze avrebbe avuto la peggio; la Società ricorrente afferma inoltre che l'arbitro avrebbe consegnato "il referto di gara non ufficiale al nostro dirigente accompagnatore Varetto Mauro e al nostro Assistente Arbitrale", referto sul quale era scritto "sospesa", e avrebbe successivamente inviato un messaggio ad un giocatore dello Sciolze per dirgli che la gara non era sospesa ma terminata e che avrebbe semplicemente sbagliato nello scrivere la parola "sospesa"; - rilevato che il procedimento non è stato regolarmente instaurato dalla ASD SCIOLZE: infatti, i files contenenti il preannuncio ed il ricorso sono stati depositati in allegato ad unica PEC del 21/11/2022, inviata unicamente agli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, e non vi è alcuna prova della prescritta trasmissione di ambo gli atti alla Società resistente, come sancito ex art. 67 CGS. Inoltre, la ricorrente ha inviato il modulo ammoniti/espulsi consegnato dall'arbitro e le ulteriori memorie, con allegati fotografici, sempre e solo all'attenzione di questo Giudice e non alla ASD ATLETICO ROBASSOMERO, con violazione del contraddittorio e del diritto di difesa della controparte; - evidenziato in ogni caso che il ricorso non appare fondato neanche nel merito, poiché l'arbitro, a seguito di precisa richiesta di questo Giudice, ha inviato un supplemento di rapporto nel quale ha confermato le decisioni assunte e le circostanze riportate nel referto di gara, già oggetto di sanzioni pubblicate nel C.U. n. 45 del 24/11/2022. In particolare, il direttore di gara ha ribadito: di aver fischiato la fine della gara al minuto 46 del secondo tempo a seguito dei tafferugli sugli spalti e della conseguente tensione creatasi in campo; di essere stato accerchiato dopo il triplice fischio dai giocatori dello Sciolze, che avrebbero voluto la sospensione della partita e non la fine della stessa, e di essere stato in particolare trattenuto per un braccio dal numero 9 (Sig. Simone Varetto); di aver compilato il modulo espulsi/ammoniti (e non un "referto di gara non ufficiale", come sostenuto dalla ASD SCIOLZE nel ricorso) ancora frastornato dagli accadimenti e di aver quindi erroneamente scritto sulla copia consegnata al Dirigente dello Sciolze la parola "sospesa"; - ritenuto quindi che la dicitura "sospesa" sia frutto di un mero errore materiale dell'arbitro, imputabile alla agitazione conseguente i fatti sopra descritti, e che quanto accaduto successivamente (ossia la conversazione che sarebbe avvenuta via whatsapp tra direttore di gara e un giocatore non meglio identificato dello Sciolze) non attenga alla competenza di questo Giudice. Allo stesso modo, i fatti violenti imputabili ai tifosi sono già stati oggetto di sanzione per quanto di competenza di questo Giudice;

DELIBERA

- di respingere il ricorso della ASD SCIOLZE, ritenuto improcedibile ed altresì infondato nel merito, con omologazione del risultato raggiunto in campo: ASD ATLETICO ROBASSOMERO-ASD SCIOLZE 5-1; - di nulla disporre in merito alla tassa reclamo, che risulta versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it