C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 08/12/2022 – Delibera – Ricorso della Società MODERNA MIRAFIORI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 27 del 17.11.2022 della Delegazione Provinciale Torino, in relazione alla gara Pecetto – Moderna Mirafiori, disputata in data 12.11.2022,Torneo Under 16 provinciali

Ricorso della Società MODERNA MIRAFIORI avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 27 del 17.11.2022 della Delegazione Provinciale Torino, in relazione alla gara Pecetto - Moderna Mirafiori, disputata in data 12.11.2022,Torneo Under 16 provinciali

Con ricorso inviato in data 20.11.2022, la società Moderna Mirafiori si duole delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo ed in particolare: perdita della gara 3-0, nonché sanzioni a dirigenti (Tropia), massaggiatore (Laganà), allenatore (Ivaldi) e calciatori (Marottoli, Geraci, Costa, Pezzana, Panattoni). Veniva sanzionata la Società medesima con ammenda pari ad euro 150. Le sanzioni venivano adottate alla luce della rissa diffusa che si era ingenerata al minuto 22 del secondo tempo. Il direttore di gara, nel supplemento di rapporto aveva messo in luce le singole responsabilità, in parte contestate dalla ricorrente. La Società ricorrente chiede “quantomeno una revisione di parte della sentenza”. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva quanto segue. Con riferimento alla squalifica di dirigente e massaggiatore nonché dei calciatori fino a due giornate, si evidenzia come l’esame nel merito sia precluso in quanto, ai sensi dell’art. 137 comma 3 del CGS, non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutivi. Con riferimento alla perdita della gara non si possono che condividere le motivazioni addotte dal Giudice Sportivo circa la grave responsabilità del Moderna Mirafiori. Responsabilità ben tracciata nel supplemento di rapporto del direttore di gara, puntuale e preciso. Senza che possano ritenersi accertate le ricostruzioni dei fatti avanzate nel ricorso. Merita conferma anche la squalifica all’allenatore Ivaldi posto che i fatti al medesimo contestati appaiono inconfutabili e la sanzione proporzionata. Nonostante il comprensibile tentativo defensionale di limitare la responsabilità e sminuire la gravità del fatto. Quanto accaduto sul terreno di gioco è stato osservato e segnalato con precisione dall’arbitro, che ha potuto cogliere le frasi pronunciate così come individuare i soggetti agenti. Il referto non lascia margini di dubbio circa il fatto che i tesserati abbiano trasceso nei termini e modi descritti. La squalifica ai calciatori Marottoli, Geraci e Costa può essere ridotta a 3 giornate, in parte accogliendo i motivi de ricorso ed al fine di equilibrare la sanzione tanto al fatto contestato quanto alle altre sanzioni comminate per il medesimo episodio Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello, Accoglie il reclamo proposto dalla società MODERNA Mirafiori con riferimento alla squalifica ai calciatori Marottoli, Geraci e Costa, che viene ridotta a 3 giornate. Respinge il reclamo medesimo con riferimento alla posizione dell’allenatore Ivaldi nonché con riferimento alla perdita della gara.

Dichiara inammissibile il ricorso con riferimento alle ulteriori squalifiche. Nulla si dispone con riferimento alla tassa di reclamo che non risulta versata.

 

 

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