C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 08/12/2022 – Delibera – Gara RIVER 1951 – ATLETICO ALPIGNANO

Gara RIVER 1951 - ATLETICO ALPIGNANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il ricorso presentato dalla società ASD RIVER 1951 avverso la regolarità della partita disputata in data 27/11/2022 avverso la ASD ATLETICO ALPIGNANO, valevole per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, Girone D, s.s. 2022/2023; rilevato che il procedimento non è stato regolarmente instaurato dalla Società ricorrente, considerato che: il ricorso è stato inviato quale semplice testo di una mail ordinaria, senza sottoscrizione del legale rappresentante della Società; il ricorso è stato depositato presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta a mezzo trasmissione PEO e non PEC, come prescritto ex art. 67 CGS; come ulteriore violazione della disposizione testé richiamata, il ricorso non è stato preceduto dal prescritto preannuncio (sempre a mezzo PEC) e non è stato notificato alla Società avversaria, con conseguente violazione del suo diritto di difesa; - ritenuto pertanto irricevibile il ricorso in parola, per violazione dell'art. 67 CGS;

DELIBERA

- di respingere il ricorso della Società ASD RIVER 1951, in quanto irricevibile ed improcedibile; - di omologare il risultato ottenuto in campo: A.S.D. RIVER 1951-A.S.D. ATLETICO ALPIGNANO 3-3 – di addebitare sul conto della Società ASD RIVER 1951 la tassa dovuta per il reclamo, che non risulta essere stata versata.

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it