C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 22/12/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. VILLAFRANCA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 45 del 24 novembre 2022 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita A.S.D. VALLE ELVO – A.S.D. VILLAFRANCA CALCIO disputata il 20 novembre 2022 nell’ambito del Campionato Regionale Under 18
Reclamo della società A.S.D. VILLAFRANCA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 45 del 24 novembre 2022 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita A.S.D. VALLE ELVO – A.S.D. VILLAFRANCA CALCIO disputata il 20 novembre 2022 nell’ambito del Campionato Regionale Under 18
Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 25 novembre 2022, la società VILLAFRANCA CALCIO ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica fino al 24 giugno 2023 al dirigente BERARDO MARIO poiché “espulso per somma di ammonizioni, per proteste e condotta irrispettosa nei confronti dell’arbitro, alla notifica del provvedimento reiterava le espressioni irriguardose e colpiva volontariamente l’arbitro con la bomboletta del ghiaccio spray alla pancia, con moderata violenza ma senza fortunatamente provocare danni. Tale condotta, innegabilmente aggressiva, volontaria e ingiustificata, ancor più grave in quanto commessa da un dirigente che, per il proprio ruolo, dovrebbe dare il buon esempio ai giovani tesserati, si configura come descritto dall’arbitro una via di mezzo tra la condotta violenta di cui all’art. 35 C.G.S. (dalla quale non derivino lesioni ) e la condotta gravemente irrispettosa concretizzatasi in contatto fisico di cui all’art. 36 C.G.S., motivo per il quale la presente sanzione è comminata in mesi 7, ossia nella media tra i minimi edittali previsti rispettivamente dall’art. 35, co. III (1 anno), e dall’art. 36, co. II, lett. b (2 mesi) del C.G.S.”. Nel reclamo, la Società ricostruisce la dinamica dell’episodio con dovizia di particolari, negando tuttavia qualsivoglia contatto tra il dirigente (nonché la bomboletta spray) e il direttore di gara. La circostanza viene confermata dal presidente della squadra avversaria che, con memoria inoltrata a mezzo pec in data 29 novembre 2022, evidenzia come non vi sia stato alcun atto violento nei confronti del direttore di gara da parte del signor Berardo Mario. Nel supplemento di rapporto di gara emerge come il dirigente squalificato abbia rivolto frasi dal contenuto irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Frasi che hanno determinato, in primo luogo, l’ammonizione, e, successivamente, l’espulsione. Quest’ultimo provvedimento disciplinare interveniva quando il dirigente si trovava all’interno del terreno di gioco in prossimità del giocatore infortunato al quale stava prestando soccorso. Appare verosimile che la concitazione del momento abbia ingenerato, da un lato, la condotta irriguardosa del dirigente e, dall’altro, il possibile fraintendimento da parte del direttore di gara di taluni gesti del dirigente. In sostanza, non si può escludere che l’eventuale contatto tra il dirigente e il direttore di gara sia stato fortuito, atteso che nel supplemento di rapporto non emerge la caratteristica “aggressiva, volontaria e ingiustificata” che gli è stata attribuita dal giudice sportivo. In questi termini non risulta provata la condotta violenta ex art. 35 C.G.S. Per contro, è assolutamente condivisibile la valutazione di maggiore gravità della condotta evidenziata dal primo giudice, in quanto trattasi di condotta posta in essere da un soggetto che dovrebbe rappresentare un esempio per i giovani tesserati, circostanza che giustifica un trattamento sanzionatorio sopra i minimi edittali, ovvero fino al 24 febbraio 2023.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta al dirigente BERARDO MARIO sino al 24 febbraio 2023. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in relazione al contributo di reclamo, che peraltro non risultava versato.
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