C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 22/12/2022 – Delibera – Ricorso della Società POLISPORTIVA GARINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 29 della Delegazione Provinciale di Torino del 18 1.12.2022 in riferimento alla gara POLISPORTIVA GARINO – BEIBORG del 26.11.2022 valida per il Campionato Under 19 Provinciali – girone C

Ricorso della Società POLISPORTIVA GARINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 29 della Delegazione Provinciale di Torino del 18 1.12.2022 in riferimento alla gara POLISPORTIVA GARINO - BEIBORG del 26.11.2022 valida per il Campionato Under 19 Provinciali – girone C

La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata inflitta alla società la perdita della gara e l’ammenda di euro 100,00 (medesime sanzioni inflitte alla società BEIBORG che però non impugna). Letto il ricorso, la memoria integrativa e le controdeduzioni della società BEIBORG si ritiene che il ricorso debba essere respinto ancorché le ragioni di lagnanza della ricorrente apparissero in un primo momento comprensibili e legittime (si osservi che il GARINO conduceva la gara a 4’ minuti dalla fine ed aveva tutto l’interesse a portarla a termine). All’esito di un’ampia e articolata discussione fra i componenti di questa Corte, si è però deciso per la reiezione del reclamo in quanto la sospensione della gara a 4’ dalla fine non può non essere addebitata ad entrambe le società. E’ pur vero che l’istruttoria ha dimostrato che l’origine della rissa è certamente da attribuirsi a un giocatore tesserato per la società BEIBORG e successivamente ad altri tesserati della medesima società, ma è altrettanto indiscusso che vi sia stata una reazione da parte dei tesserati della reclamante che pertanto è stata concausa della situazione che il direttore di gara ha ritenuto di natura tale da dover decretare la sospensione. Egli ha infatti precisato che la situazione venutasi a creare a seguito della condotta dei giocatori in campo era tale da non garantire le condizioni minime di sicurezza per lo svolgimento della gara e per la propria incolumità. Il rapporto del direttore di gara è stato ritenuto preciso e privo di contraddizioni ovvero insuperabile e quindi corretta la decisione di sospendere la gara addebitandone la responsabilità ad entrambe.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello dichiara di respingere il reclamo. Dispone l’incameramento della tassa di reclamo.

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