C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 22/12/2022 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società ASD CRESCENTINESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 24 del 01/12/2022 della Delegazione di Aosta, in relazione alla gara US GAGLIANICO CSI – ASD CRESCENTINESE, disputata in data 27/11/2022, nell’ambito del Campionato Under 17, girone A

 Reclamo proposto dalla Società ASD CRESCENTINESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 24 del 01/12/2022 della Delegazione di Aosta, in relazione alla gara US GAGLIANICO CSI - ASD CRESCENTINESE, disputata in data 27/11/2022, nell’ambito del Campionato Under 17, girone A

Con reclamo pervenuto in data 05/12/2022 a mezzo PEC, regolarmente preceduto da preannuncio del 02/12/2022, la ASD CRESCENTINESE propone impugnazione avverso le decisioni del Giudice Sportivo che ha comminato i seguenti provvedimenti: - nei riguardi del giocatore AMATUZZO LUCA la squalifica per 3 gare “Per comportamento gravemente violento nei confronti di un avversario (testata in bocca)”; - nei riguardi della società l’ammenda di € 250,00 e la squalifica del campo di gioco per una gara “Per comportamento gravemente offensivo e con insulti a sfondo razziale nei confronti del direttore di gara da parte dei propri sostenitori”. Con riferimento alla squalifica del giocatore, la Società ne domanda la riduzione, sostenendo che il proprio atleta non avrebbe tenuto alcun comportamento violento nei confronti dell’avversario, il quale non si sarebbe nemmeno avveduto del fallo subito. Allega i filmati della gara. Con riferimento all’ammenda nei confronti della società e alla squalifica del campo per una gara, in ragione del comportamento tenuto dai propri sostenitori, la ricorrente nega gli insulti razzisti e aggiunge che le tifoserie di entrambe le squadre in tribuna erano mischiate l’una con l’altra, ma soltanto la squadra ospite è stata sanzionata. Il ricorso appare parzialmente fondato. A seguito della disamina del referto arbitrale nonché del reclamo presentato dalla società Crescentinese e dei filmati allegati, risulta che il giocatore abbia colpito l’avversario: questa Corte ritiene di ravvisare nel comportamento tenuto dal Sig. Amatuzzo Luca l’ipotesi delineata all’art. 39 CGS (Condotta gravemente antisportiva), la quale prevede quale sanzione minima la squalifica per due giornate. Risulta inoltre che i sostenitori della squadra ricorrente abbiano rivolto insulti all’arbitro: per tali fatti la società è responsabile; pertanto, questa Corte ritiene di confermare l’ammenda nell’importo stabilito dal Giudice Sportivo ma, in considerazione della mancanza di precedenti diffide per comportamento violento inflitte alla medesima società, si ritiene di annullare la squalifica del campo di gioco.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello territoriale accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società, per l’effetto riduce la squalifica del giocatore Amatuzzo Luca a due giornate, conferma la sanzione dell’ammenda alla ASD Crescentinese nell’importo di € 250,00 e annulla la squalifica del campo di gioco per una gara. In ragione del parziale accoglimento, si dispone la restituzione del contributo di reclamo, che risulta versato.

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