C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 22/12/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. REVELLO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 20 del 7/12/2022 Lega Nazionale Dilettanti, Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla partita A.S.D. GIOVANILE GENOLA 05 – A.S.D. REVELLO CALCIO, disputata in data 3/12/2022, Torneo Under 16, girone A.

Reclamo della società A.S.D. REVELLO CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 20 del 7/12/2022 Lega Nazionale Dilettanti, Delegazione Provinciale di Cuneo, in relazione alla partita A.S.D. GIOVANILE GENOLA 05 - A.S.D. REVELLO CALCIO, disputata in data 3/12/2022, Torneo Under 16, girone A.

Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 8/12/2022, regolarmente preannunciato in data 7/12/2022, la società A.S.D. REVELLO CALCIO propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che deliberava la ripetizione dell’incontro sospeso al 12° del secondo tempo a causa di problemi all’impianto di illuminazione. Con l’atto di impugnazione la reclamante invoca la vittoria a tavolino per responsabilità oggettiva della società ospitante, ovvero, l’omologazione del risultato ottenuto fino alla sospensione della gara, ovvero, in ulteriore subordine, l’effettuazione dei soli 19 minuti mancanti al termine dell’incontro. La società reclamante espone in sintesi che, dopo una prima interruzione della partita (durata circa 20 minuti) a causa di un black out che coinvolgeva tutto il paese, la gara riprendeva per 9 minuti, quando si verificava una nuova interruzione dell’illuminazione del solo campo sportivo. In questo secondo caso, il resto del paese e gli spogliatoi non venivano investiti dal black out. Dopo circa 10 minuti ritornava l’illuminazione sul terreno di gioco ma, alla ripresa della partita, l’illuminazione del campo si interrompeva nuovamente inducendo il direttore di gara a sospendere l’incontro senza attendere il tempo previsto dal regolamento per valutare la possibilità di una ripresa dell’impianto di illuminazione. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il referto arbitrale descrive chiaramente la scansione degli accadimenti che ha indotto l’arbitro ad adottare il provvedimento di sospensione della gara. E’ evidente che le numerose interruzioni della corrente elettrica – fin dal 12° del secondo tempo – abbiano con ogni probabilità determinato un guasto all’impianto di illuminazione del terreno di gioco che, fino a quel momento, risultava regolarmente funzionante. Ciò posto, non si può attribuire alcuna responsabilità alla squadra ospitante e la decisione del giudice sportivo di ripetere l’intera gara appare assolutamente equa e di buon senso.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta il reclamo presentato da A.S.D. REVELLO CALCIO e, per l’effetto, conferma la delibera del Giudice di Sportivo di ripetizione della gara. In conseguenza del rigetto del ricorso si dispone l’addebito della tassa di reclamo alla società, che peraltro non risulta versata.

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