C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 19/01/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. FONTA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 55 del 22 dicembre 2022 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita A.S.D. FONTA – A.S.D. PRO VERCELLI C 5 disputata il 19 dicembre 2022 nell’ambito del campionato Calcio a 5, serie C2

Reclamo della società A.S.D. FONTA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 55 del 22 dicembre 2022 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita A.S.D. FONTA – A.S.D. PRO VERCELLI C 5 disputata il 19 dicembre 2022 nell’ambito del campionato Calcio a 5, serie C2

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 23 dicembre 2022, tempestivamente preannunciato in data 22 dicembre 2022, la società A.S.D. FONTA ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica fino al 21 aprile 2023 all’allenatore BERARDI DAVIDE poiché “espulso al termine della gara per condotta violenta ai danni dei giocatori avversari. Nello specifico il sig. Berardi, al termine della gara, entrava senza autorizzazione e con fare minaccioso nello spogliatoio assegnato alla società ospite, scatenando una mass confrontation con alcuni giocatori della Pro Vercelli C5 e mettendo le mani al collo di uno di loro, gesto inaccettabile ed inescusabile. Alla notifica del provvedimento di espulsione, tentava di giustificarsi adducendo supposti danneggiamenti dello spogliatoio da parte dei giocatori avversari, ma l’arbitro – chiamato a verificare – smentisce tale asserzione, riferendo che solo la porta recava dei danni non imputabili ai tesserati della Pro Vercelli C5, avendo appurato già all’inizio della gara che la stessa fosse difettosa. Inoltre, il sig. Berardi si rendeva responsabile di condotta irrispettosa nei confronti dell’arbitro, avendolo insultato sempre al termine della gara con alcuni tifosi ed avendo tentato di impedirgli l’accesso al proprio spogliatoio”. Nel reclamo, la Società non nega l’ingresso del sig. Berardi all’interno dello spogliatoio avversario, giustificata dalla percezione di ripetuti colpi contro la porta di ingresso, nega tuttavia l’insorgenza di diverbi o aggressioni agli avversari. Tale dinamica è confermata dalla squadra avversaria nella dichiarazione scritta allegata al reclamo. La reclamante, infine, conferma l’ingresso dei propri sostenitori all’interno del terreno di gioco al termine della gara, giudicato un gesto deplorevole, ritenendolo tuttavia indipendente rispetto alla condotta del sig. Berardi di ingresso nello spogliatoio avversario. Il referto arbitrale è puntuale nella descrizione degli eventi e pertanto non vi sono elementi per smentirlo radicalmente, come sostenuto nel reclamo. Peraltro, appare piuttosto inverosimile che l’allenatore squalificato, proprio in quanto presidente della società e pertanto responsabile della struttura, si fosse preoccupato di quanto avveniva nello spogliatoio avversario recandosi con atteggiamento pacato, anche considerato quanto stava accadendo sul terreno di gioco. Anche la dichiarazione della squadra ospitata, allegata al reclamo, risulta poco credibile e, in ogni caso, difficilmente conciliabile con quanto visto e udito dal direttore di gara. Ciò posto, unico elemento che appare valorizzabile è la probabile scissione degli eventi: da un lato, l’invasione di campo di alcuni sostenitori e, dall’altro, l’ingresso del sig. Berardi nello spogliatoio 27 avversario con relativo alterco. In questi termini, valutato unicamente questo secondo segmento della condotta e attribuendogli un - seppur evidente – minore disvalore, la squalifica può essere ridimensionata, contenendola sino al 24 marzo 2023.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta al dirigente BERARDI DAVIDE sino al 24 marzo 2023. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in relazione al contributo di reclamo, che peraltro non risultava versato.

 

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