C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 02/02/2023 – Delibera – Reclami della Società ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA e della Società ACQUI FC SSD A RL avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 58 del 12/01/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara LUESE CRISTO ALESSANDRIA – ACQUI FC, disputata in data 07/01/2023, nell’ambito del Campionato di Eccellenza, girone B
Reclami della Società ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA e della Società ACQUI FC SSD A RL avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 58 del 12/01/2023 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara LUESE CRISTO ALESSANDRIA - ACQUI FC, disputata in data 07/01/2023, nell’ambito del Campionato di Eccellenza, girone B
Con reclamo pervenuto a mezzo PEC in data 16/01/2023, regolarmente preceduto da preannuncio del 14/01/2023, la società ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica per quattro giornate al calciatore RUSSO GIANLUIGI con la seguente motivazione: “Per condotta violenta, consistita dapprima nell'aver insultato un giocatore avversario che si trovava a terra a seguito di un fallo di gioco e poi per averlo colpito con un pugno al volto a gioco fermo, una volta che l'altro si era rialzato, costringendolo a terra per un minuto pur senza impedirgli di concludere la gara”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società reclamante ne chiede la riduzione, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, sostenendo trattarsi non di condotta violenta, ma di condotta gravemente antisportiva, avendo reagito a una provocazione dell’avversario ed essendosi il giocatore prontamente scusato.
Con reclamo pervenuto a mezzo PEC in data 17/01/2023, regolarmente preceduto da preannuncio del 13/01/2023, la società ACQUI FC propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica fino al 10/03/2023 all’allenatore ARTURO MERLO con la seguente motivazione: “Per reiterata condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, proseguita fino alla fine della gara e anche dopo il termine della stessa, ritardando l'ingresso dell'arbitro all'interno del proprio spogliatoio”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società reclamante ne chiede la riduzione, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, sostenendo che il proprio allenatore si sia limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara, senza proferire alcun insulto nei suoi riguardi. Preliminarmente, i due ricorsi devono essere riuniti, dal momento che le questioni prospettate – pur non identiche tra loro quanto a petitum e a parametri invocati – sono tutte afferenti alla medesima gara sportiva. Entrambi i ricorsi sono infondati e non meritano accoglimento. Anzitutto si osserva come i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., costituiscano piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e non possano essere superati dalle semplici dichiarazioni delle parti. Quanto al ricorso della società LUESE CRISTO ALESSANDRIA, il referto arbitrale ripercorre in maniera puntuale la motivazione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica impugnata. Si legge invero nel rapporto arbitrale che il sig. Russo Gianluigi è stato sanzionato in quanto “subendo un fallo il n. 16 reagisce con aggressività e violenza quasi calpestando il giocatore a terra mentre gli urlava (…) ma lo fermo immediatamente. Non è bastato dividerli che non appena l'avversario si alza da terra il n. 16 lo colpisce al volto a gioco fermo. Non causandogli fuoriuscita di sangue, ma comunque il giocatore è rimasto più di un minuto a terra a seguito del colpo. Non necessita del cambio riesce a continuare a giocare il giocatore colpito”. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo nel caso di specie appare equa, commisurata al comportamento tenuto dal giocatore e conforme a quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva. Quanto al ricorso della soc. ACQUI FC, il referto arbitrale è fedele alla motivazione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica oggetto di impugnazione. Si legge invero nel rapporto arbitrale che il sig. Merlo Arturo è stato sanzionato in quanto “dopo essere già stato richiamato, l'allenatore della squadra ospitata il sig. Merlo dissente sbracciando vistosamente e urlandomi a squarciagola contro una mia decisione, sconfinando anche dalla sua area tecnica. Alla notifica del provvedimento inizia ad insultarmi in ogni modo, anche dopo aver abbandonato il terreno di gioco si posiziona dietro la rete proseguendo con le male parole fino alla fine della gara, dove mi riavvicina rientrando sul terreno di gioco per rinnovare insulti, ritardando di molto il mio ingresso nello spogliatoio”. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo nel caso di specie appare equa, commisurata al comportamento tenuto dall’allenatore e conforme a quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta il reclamo presentato dalla società ASD LUESE CRISTO ALESSANDRIA e conferma la squalifica del giocatore RUSSO GIANLUIGI per quattro giornate. La Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta altresì il reclamo presentato dalla società ACQUI FC SSD A RL e conferma la squalifica dell’allenatore ARTURO MERLO fino al 10/03/2023. In conseguenza del rigetto di entrambi i ricorsi, si dispone per ambedue le società l’addebito del contributo di reclamo, che non risultano versati.
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