F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 127/TFN – SD del 10 Febbraio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 15884/111 pf22-23/GC/GR/ff del 10 gennaio 2023, depositato in data 11 gennaio 2023, nei confronti del sig. Michele Segreto e della società ASD Città di Paese – Reg. Prot. 112/TFN-SD
Decisione/0127/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0112/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 1° febbraio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15884/111 pf2223/GC/GR/ff del 10 gennaio 2023, depositato in data 11 gennaio 2023, nei confronti del Sig. Michele Segreto e della società ASD Città di Paese,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 10 gennaio 2023, depositato in data 11 gennaio 2023, Prot. 15884/111pf22-23/GC/GR/ff, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il Sig. Michele Segreto, allenatore tesserato con la società ASD Città di Paese: per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 comma 1 e art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico ed all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere svolto attività di proselitismo o attività comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento di un giovane calciatore in favore della ASD Città di Paese. Il Sig. Segreto, infatti in due occasioni durante la stagione sportiva 2021-2022 ha tentato di convincere il calciatore Giovanni Agnoli, tesserato con la società Pol. Indomita 21 Treviso, la prima volta in occasione di una cena scolastica e la seconda volta in data 30 maggio 2022 al termine di un torneo categoria Giovanissimi tenutosi a Volpago del Montello (TV), a tesserarsi dalla successiva stagione sportiva per la società ASD Città di Paese;
- la società ASD Città di Paese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Sig. Michele Segreto, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
L’indagine nasceva dalla segnalazione effettuata in data 13 luglio 2022 alla Procura Federale dal Comitato Regionale Veneto della LND.
In particolare, il Comitato evidenziava alla Procura Federale di aver, a sua volta, ricevuto dal Sig. Settimio Stallone, all’epoca dei fatti allenatore della società SSDARL Pol. Indomita 21 Treviso, una segnalazione in ordine ad una presunta attività di proselitismo che sarebbe stata posta in essere dal Sig. Michele Segreto, allenatore della Pol. Indomita 21 Treviso nella stagione 2020/2021, nell’interesse della società ASD Città di Paese, presso la quale si era tesserato come allenatore per la stagione 2021/2022. La Procura Federale, ricevuti gli atti, in data 5 agosto 2022, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 111 pf 22-23, avente ad oggetto: “Presunta reiterata attività di proselitismo posta in essere dal tecnico Sig. Michele Segreto - UEFA C. cod. 168.206 - per conto della società ASD Città di Paese”.
Nel corso dell’istruttoria, la Procura Federale acquisiva i fogli di censimento relativi alla stagione sportiva 2021/2022 delle società Pol. Indomita 21 Treviso e ASD Città di Paese nonché l’estratto di tesseramento del Sig. Michele Segreto per le stagioni sportive 2020-2021 e 2021-2022.
Sempre in sede istruttoria, la Procura procedeva all’audizione di numerosi soggetti, tra cui il Sig. Settimio Stallone ed il Sig. Michele Segreto.
Espletate le indagini, in data 1 dicembre 2022, la Procura Federale notificava al Sig. Michele Segreto ed alla società ASD Città di Paese l’avviso di conclusione delle indagini.
Con pec del 23 dicembre 2022, la ASD Città di Paese chiedeva alla Procura copia degli atti di indagine, che gli venivano trasmessi in pari data.
Con pec del 24 dicembre 2022, il Sig. Michele Segreto chiedeva alla Procura Federale di essere sentito in ordine ai fatti contestati con l’avviso di conclusione delle indagini.
L’audizione del Sig. Michele Segreto si teneva in data 4 gennaio 2023.
Nel corso dell’audizione il Sig. Segreto sosteneva la propria estraneità ai fatti contestati, sostenendo che a suo avviso l’intera questione è influenzata/manovrata da Settimio Stallone.
In ordine alle dichiarazioni rilasciate dal calciatore Agnoli, il Sig. Segreto riferiva che le stesse non erano veritiere e, in particolare, che in occasione del torneo di Montello si era avvicinato al calciatore esclusivamente per fargli i complimenti per la partita. Non ritenendo le giustificazioni addotte in sede di audizione idonee a scalfire l’impianto accusatorio, la Procura provvedeva, in data 11 gennaio 2023, a deferire il Sig. Michele Segreto e la società ASD Città di Paese.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza dell’1 febbraio 2023.
La fase predibattimentale
Nessuno dei deferiti depositava memorie difensive.
Solo la ASD Città di Paese depositava una procura alle liti conferita all’Avv. Martino De Marchi.
Il dibattimento
All’udienza dell’1 febbraio 2023, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Loredana Fardello, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Martino De Marchi, in rappresentanza della ASD Città di Paese.
Comparivano personalmente sia il Sig. Michele Segreto sia il Sig. Angelo Baldissera, Presidente della ASD Città di Paese. La Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Michele Segreto, mesi 6 (sei) di squalifica;
- per la società ASD Città Di Paese, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.
L’Avv. Martino De Marchi, nel contestare quanto asserito dalla Procura Federale, concludeva per il proscioglimento della propria assistita.
La decisione
Il Tribunale ritiene che sia il Sig. Michele Segreto sia la società ASD Città di Paese vadano prosciolti.
Come si è innanzi detto, il presente procedimento nasce dalla segnalazione effettuata dal Sig. Settimio Stallone, allenatore della SSDARL Pol. Indomita 21 Treviso che lamentava una reiterata attività di proselitismo realizzata dal Sig. Michele Segreto, al fine di far trasferire i calciatori della SSDARL Pol. Indomita 21 Treviso alla ASD Città di Paese.
In particolare, come emerge anche dalle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, il Sig. Settimio Stallone sosteneva che:
- il Sig. Michele Segreto era stato tesserato, quale allenatore, presso la società Polisportiva Indomita 21 Treviso durante la stagione 2020/2021;
- per la stagione sportiva 2021/2022, il Sig. Segreto si era tesserato, sempre quale allenatore, per la ASD Città di Paese;
- in occasione della partita di campionato, svoltasi il 10 ottobre 2021 tra la Polisportiva Indomita 21 Treviso e la ASD Città di Paese, aveva potuto constatare che sei calciatori, classe 2008, di cui venivano indicati i nomi, che nella precedente stagione erano tesserati per la Indomita 21 Treviso, erano passati alla Città di Paese; - tale trasferimento aveva riguardato anche quattro calciatori del 2010;
- il 30 maggio, a termine della gara del torneo Giovanissimi, svoltasi a Volpago del Montello, era stato informato della circostanza che il Sig. Michele Segreto stava contattando tutti i calciatori della Polisportiva Indomita (nati nel 2008) nonché i genitori, proponendo loro di trasferirsi presso la società Città di Paese;
- l’allenatore Michele Cocco ed il calciatore Giovanni Agnoli erano a conoscenza dei fatti in quanto entrambi presenti alla gara del torneo Giovanissimi del 30 maggio 2022.
Questi i fatti che avevano indotto il Sig. Settimio Stallone ad interessare della vicenda la Procura Federale.
Quanto denunciato dal Sig. Settimio Stallone, non ha trovato, tuttavia, riscontro negli atti di indagine espletati dalla Procura. Tutti i calciatori che, nella prospettazione del Sig. Stallone, sarebbero stati indotti dall’odierno deferito a trasferirsi dalla SSDARL Pol. Indomita 21 Treviso alla ASD Città di Paese, sentiti dalla Procura, hanno con fermezza negato tale circostanza.
Né sussistono in atti altri elementi che possano confermare quanto lamentato dal Sig. Stallone.
La stessa Procura Federale, del resto, si è limitata a deferire il Sig. Michele Segreto esclusivamente per una presunta attività di proselitismo nei confronti di un singolo calciatore, ossia del Sig. Giovanni Agnoli.
Occorre, dunque, verificare se, dagli atti di causa, emergano elementi che possano far ritenere che il Sig. Segreto abbia svolto attività di proselitismo o attività comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento del calciatore Giovanni Agnoli in favore della ASD Città di Paese.
Agli atti vi è, in primo luogo, la dichiarazione resa innanzi alla Procura Federale dal Sig. Michele Cocco, allenatore della Pol. Indomita 21 Treviso.
Il Sig. Cocco riferisce che, il 30 maggio 2022, all’esito della gara tenutasi a Volpago del Montello, alcuni dei calciatori della Polisportiva Indomita, dopo aver colloquiato con il Sig. Segreto, gli avrebbero riportato che, quest’ultimo, li aveva invitati, per la stagione successiva, ad andare a giocare per la Città di Paese.
Alla domanda della Procura sul nominativo di detti giocatori, il Cocco ha dichiarato di ricordare solo il nome di Giovanni Agnoli.
La Procura ha, pertanto, sentito anche l’Agnoli, che risulta, come il Cocco, tutt’oggi ancora tesserato per la Polisportiva Indomita. Quest’ultimo ha riferito che in due occasioni il Sig. Segreto gli avrebbe proposto di trasferirsi, nella stagione successiva, presso la società Città di Paese.
La prima sarebbe stata in occasione di una cena scolastica, la seconda dopo la gara svoltasi a Volpago del Montello il 30 maggio 2022.
Sulla base di tali dichiarazioni, il Tribunale ritiene non potersi considerare provata la violazione disciplinare contestata al Sig. Michele Segreto.
Com’è noto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA – Sezioni Unite, n. 0034/CFA del 7.10.2022).
Ebbene, dagli atti non emergono indizi gravi, precisi e concordanti che possano dimostrare, con ragionevole certezza, la commissione dell’illecito da parte del Sig. Segreto.
Gli unici elementi agli atti sono le dichiarazioni accusatorie rese dall’allenatore Cocco e dal calciatore Agnoli.
Quanto alle dichiarazioni del primo, appare al Tribunale inverosimile la circostanza che il Cocco, nel riferire che alcuni ragazzi gli avrebbero detto che l’allenatore Segreto, al termine del torneo disputatosi il 30 maggio 2022, li avrebbe invitati ad andare a giocare, nella stagione successiva, per la società Città di Paese, su espressa domanda in ordine a chi fossero le persone informate dei fatti, ricordasse solo ed esclusivamente il nome del calciatore Agnoli.
Ciò soprattutto alla luce del fatto che, come evidenziato dal Sig. Settimio Stallone, la presunta attività di proselitismo posta in essere dal Sig. Segreto al termine del torneo disputatosi il 30 maggio 2022, sarebbe avvenuta nei confronti di tutti i calciatori della Polisportiva Indomita.
Ritenute, dunque, poco credibili e non idonee a supportare un’accusa di proselitismo le dichiarazioni sia del Sig. Stallone sia del Sig. Cocco, resterebbero le dichiarazioni del calciatore Agnoli, le quali, come innanzi visto, si contrappongono a quelle rese dal Sig. Segreto.
Il calciatore Agnoli, difatti, sentito dalla Procura, ha dichiarato che il Sig. Segreto gli avrebbe chiesto di andare a giocare per la società Città di Paese, una prima volta, durante una cena scolastica, e, una seconda volta, all’esito del torneo di Montello del 30 maggio.
Il Sig. Segreto, a sua volta, ha dichiarato che in occasione del torneo di Montello si sarebbe avvicinato al calciatore esclusivamente per fargli i complimenti per la partita e, per quel che riguarda la cena scolastica, che lo stesso non avrebbe mai partecipato a detta cena, non avendo alcun rapporto né con la scuola né con le persone che la frequentavano.
Ad avviso del Tribunale tale contrapposizione non può essere superata, in mancanza di ulteriori elementi di riscontro, dando prevalenza alle dichiarazioni accusatorie del giovane calciatore.
Ciò, soprattutto, alla luce del fatto che le stesse dichiarazioni dell’Agnoli appaiono, per taluni aspetti, inverosimili.
Risulta, difatti, alquanto improbabile che il Sig. Segreto abbia potuto partecipare ad una cena scolastica, laddove, non solo di tale circostanza non vi sono riscontri in atti, ma, per di più, non risultano esservi collegamenti tra l’attività scolastica svolta dal giovane calciatore Agnoli e l’allenatore Michele Segreto.
In definitiva, dal compendio probatorio in atti non emergono indizi gravi, precisi e concordanti che possano far ritenere, con ragionevole certezza, provata la circostanza che il Sig. Michele Segreto abbia svolto attività di proselitismo o attività comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento del calciatore Giovanni Agnoli in favore della ASD Città di Paese. A ciò si aggiunga che, anche laddove fosse veritiera la versione dei fatti fornita dal calciatore Agnoli, non sarebbe possibile affermare, nel caso di specie, la sussistenza di un’attività di proselitismo, occorrendo, ai fini della sua configurabilità, quantomeno l’esistenza di pressioni esercitate sul calciatore oggetto di attenzione.
Pressioni delle quali non solo non vi è prova in atti, ma che neppure il calciatore ha dichiarato di aver subito.
Per tali motivi il Sig. Michele Segreto va prosciolto dai relativi addebiti.
Al proscioglimento del Sig. Michele Segreto consegue anche il proscioglimento della società per la quale lo stesso era tesserato, ASD Città di Paese, essendo la stessa stata deferita ai sensi dell’art. 6, comma 2 CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° febbraio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesca Paola Rinaldi Carlo Sica
Depositato in data 10 febbraio 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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