FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 208/AA del 08/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -ARISI FOSCHINI FAVARATO FRANCO ZAGALLO CALCIO PADOVA C5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 106 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Mattia ARISI, Marco FOSCHINI, Paolo FAVARATO, Gianluca FRANCO, Marco ZAGALLO, e della società SSDARL CALCIO PADOVA C5, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTIA ARISI, all’epoca dei fatti Presidente e amministratore unico della società SSDARL Calcio Padova C5, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U.N.1 stagione sportiva 21-22 del S.G.S., art. 10.2, e al C.U. n.1 stagione sportiva 22- 23 del S.G.S., art. 10.2, per aver acconsentito e/o comunque non impedito che dal 14 giugno 2022 fino alla fine di luglio 2022 si svolgesse l’evento “OPEN DAY” organizzato dalla società SSDARL Calcio Padova C5 di Padova in assenza di autorizzazione e in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente e coinvolgendo negli allenamenti il calciatore Zagallo Marco, tesserato con la Società S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 di Padova in assenza del necessario “nulla osta” della Società di appartenenza e comunque senza porre in essere l’adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l’eventuale tesseramento del minore presso altra società; - dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver nella sua qualità, consentito e /o comunque non impedito al dirigente Sig. Favarato Paolo, tesserato in qualità di dirigente della società S.S.D. CALCIO PADOVA C5 con mansione di allenatore U17 nella corrente stagione sportiva, ancorché privo di abilitazione, di svolgere nel mese di giugno 2022, attività di proselitismo, consistita nell’aver contattato di persona, durante una seduta di allenamento degli Open Day, il giovane calciatore Marco Zagallo al fine di convincerlo a tesserarsi per la stagione sportiva 2022-2023 per la società S.S.D. CALCIO PADOVA C5; - dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 39, lettera Fd), del regolamento del settore tecnico, per aver affidato nella corrente stagione sportiva la conduzione tecnica della squadra U17 al sig. Paolo Favarato, e la conduzione tecnica della squadra U15 al sig. Franco Gianluca, entrambi allenatori non abilitati dal settore tecnico.

MARCO FOSCHINI, all’epoca dei fatti Responsabile Settore Giovanile della società SSDARL Calcio Padova C5 di Padova nonché collaboratore tecnico della rappresentativa regionale calcio A5 Under 15 Veneto, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n.1 stagione sportiva 21-22 del S.G.S., art. 10.2, e al C.U. n.1 stagione sportiva 22- 23 del S.G.S., art. 10.2, per aver organizzato e gestito dal 14 giugno 2022 fino alla fine di luglio 2022 l’evento “OPEN DAY” organizzato dalla società SSDARL Calcio Padova C5 di Padova in assenza di autorizzazione e in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente e coinvolgendo negli allenamenti il calciatore Zagallo Marco, tesserato con la Società S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 di Padova in assenza del necessario “nulla osta” della Società di appartenenza e comunque senza porre in essere l’adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l’eventuale tesseramento del minore presso altra società;

PAOLO FAVARATO, all’epoca dei fatti dirigente-allenatore della società SSDARL Calcio Padova C5, in violazione: - violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n.1 stagione sportiva 21-22 del S.G.S. art. 10.2, e al C.U. n.1 stagione sportiva 22-23 del S.G.S., art. 10.2, per aver organizzato e gestito dal 14 giugno 2022 fino alla fine di luglio 2022 l’evento “OPEN DAY” organizzato dalla società SSDARL Calcio Padova C5 di Padova in assenza di autorizzazione e in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente e coinvolgendo negli allenamenti il calciatore Zagallo Marco, tesserato con la Società S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 di Padova in assenza del necessario “nulla osta” della Società di appartenenza e comunque senza porre in essere l’adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l’eventuale tesseramento del minore presso altra società; - del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso nel mese di giugno 2022, posto in essere un’attività di proselitismo, consistita nell’aver contattato di persona durante una seduta di allenamento degli Open Day, il giovane calciatore Marco Zagallo al fine di convincerlo a tesserarsi per la stagione sportiva 2022-2023 per la società S.S.D. CALCIO PADOVA C5; - dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art 39, lettera Fd), del regolamento del settore tecnico, per aver svolto nella corrente stagione sportiva attività di allenatore U17 senza essere abilitato dal settore tecnico.

 GIANLUCA FRANCO, all’epoca dei fatti dirigente-allenatore della società SSDARL Calcio Padova C5 di Padova, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n.1 stagione sportiva 21-22 del S.G.S., art. 10.2, e al C.U. n.1 stagione sportiva 22- 23 del S.G.S., art. 10.2, per aver organizzato e gestito dal 14 giugno 2022 fino alla fine di luglio 2022 l’evento “OPEN DAY” organizzato dalla società SSDARL Calcio Padova C5 di Padova in assenza di autorizzazione e in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente e coinvolgendo negli allenamenti il calciatore Zagallo Marco, tesserato con la Società S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 di Padova in assenza del necessario “nulla osta” della Società di appartenenza e comunque senza porre in essere l’adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l’eventuale tesseramento del minore presso altra società; - dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art 39, lettera Fd), del regolamento del settore tecnico per aver svolto nella corrente stagione sportiva attività di allenatore U15 senza essere abilitato dal settore tecnico;

MARCO ZAGALLO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Petrarca Calcio a Cinque SRL di Padova e attualmente tesserato per la società SSDARL Calcio Padova C5 di Padova, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver partecipato dal 14 giugno 2022 all’evento “OPEN DAY” organizzato dalla società SSDARL Calcio Padova C5 di Padova quando era ancora tesserato con la Società S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 di Padova in assenza del necessario “nulla osta” della Società di appartenenza;

SSDARL CALCIO PADOVA C5, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività ai sensi ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, Codice di Giustizia Sportiva da parte dei Sig.ri Arisi Mattia, Favarato Paolo, Foschini Marco, Fusco Emanuele, Franco Gianluca e Zagallo Marco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mattia ARISI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL CALCIO PADOVA C5, e dai Sig.ri Marco FOSCHINI, PAOLO FAVARATO, GIANLUCA FRANCO e MARCO ZAGALLO; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Mattia ARISI, 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco FOSCHINI, 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Paolo FAVARATO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca FRANCO, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Marco ZAGALLO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SSDARL CALCIO PADOVA C5;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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