FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 210/AA del 08/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -AGUS MURA CITTA’ DI SESTU C5 SSD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 186 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco AGUS e Sandro MURA, e della società CITTA’ DI SESTU C5 SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO AGUS, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Città di Sestu C5 SSDARL, in violazione dell’art. 53, comma 5, lett. a, punto 2), del Codice di Giustizia Sportivo per non aver ottemperato ai doveri federali consistiti nel rendere noti a CORREA DA COSTA AL RENAN, DANEK ONDREJ e RABELLO TUBAU RAMON, ex tesserati per la società Sestu C5 SSDARL, la comunicazione dell’atto di deferimento, dandone prova all’organo procedente, nonostante lo stesso fosse in possesso della utenza mobile attiva del calciatore sig. Ondrej Danek con il quale aveva intrattenuto contatti frequenti e al quale avrebbe potuto notificare l’atto. In Violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, e 40 quinquies, delle N.O.I.F., per aver lo stesso consentito e/o comunque non impedito la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento del sig. Danek Ondrej, del certificato di residenza datato 25/11/2021 contraffatto, rilasciato dal Comune di Sestu (CA) poiché privo del timbro ufficiale dell’Ente nonché nella firma dell’Ufficiale di Anagrafe, elementi riscontrati contraffatti dal dirigente dell’ufficio demografico del Comune di Sestu, al fine di ottenere, indebitamente, il tesseramento del suddetto calciatore per la stessa società nella stagione sportiva 2021-2022;

SANDRO MURA, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società Città di Sestu C5 SSDARL, in violazione dell’art. 53, comma 5, lett. a, punto 2), del Codice di Giustizia Sportivo per non aver ottemperato ai doveri federali consistiti nel rendere noti a CORREA DA COSTA AL RENAN, DANEK ONDREJ e RABELLO TUBAU RAMON, ex tesserati per la società Sestu C5 SSDARL la comunicazione dell’atto di deferimento, dandone prova all’organo procedente, nonostante lo stesso fosse in possesso della utenza mobile attiva del calciatore sig. Ondrej Danek al quale avrebbe potuto notificare l’atto. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, e 40 quinquies, delle N.O.I.F., per aver lo stesso consapevolmente curato la pratica di tesseramento del calciatore Danek Ondrej e per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento del sig. Danek Ondrej, del certificato di residenza datato 25/11/2021 contraffatto, rilasciato dal Comune di Sestu (CA) poiché privo del timbro ufficiale dell’Ente nonché nella firma dell’Ufficiale di Anagrafe, elementi riscontrati contraffatti dal dirigente dell’ufficio demografico del Comune di Sestu al fine di ottenere, indebitamente, il tesseramento del suddetto calciatore per la stessa società nella stagione sportiva 2021-2022;

CITTA’ DI SESTU C5 SSD, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Francesco Agus e il sig. Sandro Mura;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco AGUS, in proprio, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CITTA’ DI SESTU C5 SSD, e dal Sig. Sandro MURA; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Francesco AGUS, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sandro MURA, e di € 500 (cinquecento/00) di ammenda per la società CITTA’ DI SESTU C5 SSD;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it