FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 211/AA del 08/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MASTRONI ROGERS SGM FORZA E CORAGGIO A.S.D.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 217 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo MASTRONI e Liam Alessio ROGERS, e della società S.G.M. FORZA E CORAGGIO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO MASTRONI, Segretario del Settore Giovanile con potere di firma tesserato per la società S.G.M. FORZA E CORAGGIO A.S.D. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore Sig. Liam Alessio ROGERS non fosse tesserato per altra società prima di inoltrare la richiesta di tesseramento per la S.G.M. FORZA E CORAGGIO A.S.D. nella stagione sportiva 2022 - 2023;

LIAM ALESSIO ROGERS, Calciatore tesserato per la società FIVE TO SEVEN S.C.S.D. ARL all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in data 12.9.2022 una richiesta di tesseramento per la società S.G.M. FORZA E CORAGGIO A.S.D. pur essendo già tesserato nella stessa stagione sportiva per la società FIVE TO SEVEN S.C.S.D. ARL;

S.G.M. FORZA E CORAGGIO A.S.D., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Massimo MASTRONI; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raoul DUCA, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società S.G.M. FORZA E CORAGGIO A.S.D., e dai Sig.ri Massimo MASTRONI, e Liam Alessio ROGERS;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimo MASTRONI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Liam Alessio ROGERS, e di € 250 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società S.G.M. FORZA E CORAGGIO A.S.D.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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