FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 219/AA del 13/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SOLDA’ STOCCO STOLLIQI ASD SAN FLORIANO 1970

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 227 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Enrico SOLDÀ, Cristian STOCCO, Fitim STOLLIQI e della società A.S.D. SAN FLORIANO 1970, avente ad oggetto la seguente condotta:

ENRICO SOLDÀ, all’epoca dei fatti segretario dotato di poteri di rappresentanza tesserato per la ASD San Floriano 1970, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art.39, comma 1, e 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in qualità di responsabile dei tesseramenti munito di delega di rappresentanza della ASD San Floriano 1970, omesso di verificare nonostante il presidente della stessa società ne avesse fatto espressa richiesta, presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Fitim Stolliqi non fosse tesserato per altra società prima di inoltrare la richiesta di tesseramento in data 25.8.2022 per la ASD San Floriano; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che il citato calciatore partecipasse alla gara San Floriano - Fanzolo del 4.9.2022, valevole per il Trofeo Regionale Veneto di seconda categoria, nonostante lo stesso fosse tesserato per altra società;

CRISTIAN STOCCO, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società ASD San Floriano 1970:, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF per avere lo stesso, in occasione della gara San Floriano - Fanzolo del 4.9.2022 valevole per il Trofeo Regionale Veneto di seconda categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD San Floriano 1970 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Fitim Stolliqi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

FITIM STOLLIQI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Resana CSM 2010, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto ed all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in data 25.8.2022 una richiesta di tesseramento per la ASD San Floriano 1970, pur essendo già tesserato nella corrente stagione sportiva per la Resana CSM 2010; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte alla gara San Floriano - Fanzolo del 4.9.2022, valevole per il Trofeo Regionale Veneto di seconda categoria, nelle file della quadra schierata dalla società ASD San Floriano 1970, senza averne titolo perché tesserato per la società Resana CSM 2010;

A.S.D. SAN FLORIANO 1970, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione i Sig.ri Enrico Soldà e Cristian Stocco;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Bruno MARAGNO in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAN FLORIANO 1970, e dai Sig.ri Enrico SOLDÀ, Cristian STOCCO e Fitim STOLLIQI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Enrico SOLDÀ, di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Cristian STOCCO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Fitim STOLLIQI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. SAN FLORIANO 1970;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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