FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 222/AA del 15/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – VICEDOMINI DAVINO A.S.D. VIRTUS VOLLA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 448 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi Patrizio DAVINO, Gennaro VICEDOMINI, e della società A.S.D. VIRTUS VOLLA, avente ad oggetto la seguente condotta:
LUIGI PATRIZIO DAVINO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. VIRTUS VOLLA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società al tempo rappresentata, consentito e comunque non impedito che in un comunicato stampa apparso nella giornata del 21.12.2022 sulla pagina del social network “Facebook” della A.S.D. CASORIA CALCIO 1979, fossero espressi giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri dell’arbitro che ha diretto la gara VIRTUS VOLLA – FC POMPEI del 21.12.2022, valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania, nonché anche della classe arbitrale con l’utilizzo di parole diffamatorie;
GENNARO VICEDOMINI, Dirigente della società A.S.D. VIRTUS VOLLA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri dell’arbitro che ha diretto la gara VIRTUS VOLLA – FC POMPEI disputata in data 21.12.2022, valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Campania, nonché anche della classe arbitrale nel suo complesso intesa, mediante un comunicato stampa apparso nella stessa giornata del 21.12.2022 sulla pagina del social network “Facebook” della A.S.D. CASORIA CALCIO 1979 (società ufficialmente denominata A.S.D. VIRTUS VOLLA per averne acquisito il titolo sportivo);
A.S.D. VIRTUS VOLLA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi degli artt. 6, commi 1 e 2, e 23 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Luigi Patrizio DAVINO e Gennaro VICEDOMINI;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi Patrizio DAVINO in proprio e, in qualità di presidente, per conto della società A.S.D. VIRTUS VOLLA, e del Sig. Gennaro VICEDOMINI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luigi Patrizio DAVINO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gennaro VICEDOMINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIRTUS VOLLA;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.