FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 227/AA del 15/02/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – LUCCIOLA PALAZZINO LUCIANO ASD CITTA’ DI VALMONTONE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 173 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Lucia LUCCIOLA, Gennaro PALAZZINO, Christian LUCIANO e della società A.S.D. CITTÀ DI VALMONTONE 1921, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCIA LUCCIOLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Valmontone 1921, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Valmontone 1921, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Christian Luciano nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Valmontone 1921 alla gara Grifone Calcio a.r.l. - A.S.D. Città di Valmontone 1921 del 28.8.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

GENNARO PALAZZINO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Città di Valmontone 1921, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver lo stesso, in occasione dell’incontro amichevole Grifone Calcio a r.l. – A.S.D. Città di Valmontone 1921 del 28.8.2022, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Città di Valmontone 1921, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Christian Luciano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

CHRISTIAN LUCIANO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Città di Valmontone 1921, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Città di Valmontone 1921, all’incontro amichevole Grifone Calcio a r.l. – A.S.D. Città di Valmontone 1921 del 28.8.2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

A.S.D. CITTÀ DI VALMONTONE 1921, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Lucia LUCCIOLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI VALMONTONE 1921, e dai Sig.ri Gennaro PALAZZINO e Christian LUCIANO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Lucia LUCCIOLA, di mesi 1 (uno) e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gennaro PALAZZINO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Christian LUCIANO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società A.S.D. CITTÀ DI VALMONTONE 1921;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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