LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 240 del 16.02.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Nicolò CORTICCHIA/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902
RICORSO DEL CALCIATORE Nicolò CORTICCHIA/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902
Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 18 novembre 2022, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Nicolò Corticchia, nato a Torino il 14 gennaio 1991, ha esposto quanto segue:
a. nella stagione sportiva 2021/2022 ha sottoscritto un contratto con la ASD Vastese Calcio 1902, con durata dal 23 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, per un compenso globale lordo pari a euro 13.000,00;
b. la società ha versato al calciatore euro 10.650,00;
c. il calciatore risulta creditore di euro 2.350,00.
Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la ASD Vastese Calcio 1902 al pagamento della somma di euro 2.350,00 oltre interessi oppure la maggior/minor somma che verrà ritenuta di giustizia.
Si è costituita in giudizio la ASD Vastese Calcio 1902 con comunicazione inviata al Legale del calciatore, con prova di avvenuta consegna, ed alla CAE il 17 dicembre 2022.
La Società ha fatto presente che nulla sarebbe dovuto al calciatore. A tali fino ha prodotto in giudizio una liberatoria, datata 12 luglio 2022, con la quale il calciatore avrebbe dichiarato di non avere nulla a che pretendere dalla Società in relazione all’accordo economico in esame.
Con successiva nota - datata 4 gennaio 2023, inviata alla società, con prova di avvenuta consegna, ed alla CAE il giorno successivo - il calciatore ha contestato il contenuto della liberatoria e l’autenticità della firma, facendo altresì presente di non averla potuta sottoscrivere in quanto alla data indicata sulla liberatoria era già tornato in Piemonte.
Con la memoria in questione il calciatore, tramite il suo Legale:
- ha chiesto alla CAE che venisse disposto, ex articolo 210 CPC, il deposito dell’originale della presunta liberatoria;
- ha avanzato formale contestazione, ex articolo 214 CPC, in merito all’esistenza della liberatoria;
- ha chiesto il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla liberatoria;
- ha chiesto alla CAE di ordinare alla società il deposito dell’originale della liberatoria;
- ha chiesto alla CAE di disporre una nuova udienza, a tali fini convocando il calciatore per l’esame della liberatoria, anche nel caso in cui la società provveda a depositare la liberatoria presso la CAE;
- ha chiesto che vengano disposte ed autorizzate ex articolo 28 Reg. LND alcune prove testimoniali, in particolare sul luogo dove si trovava il calciatore nel giorno della presunta firma della liberatoria;
- nel caso di mancata ammissione delle prove testimoniali, ha chiesto alla CAE la trasmissione dell’intero incartamento alla procura federale.
Con nota del 10 gennaio 2023, consegnata al calciatore, la Vastese ha fatto presente che la liberatoria in questione sarebbe stata firmata e consegnata al Direttore Sportivo de L’Aquila Calcio, sig. Andrea Masciangelo, nella fase del trasferimento del calciatore alla società in questione, e poi sarebbe stata consegnata alla Vastese. Di questo ne sarebbero prova testimoniale, continua la memoria della Società, i messaggi – prodotti in giudizio - intercorsi tra i due Direttori Sportivi, quello de L’Aquila Calcio e il sig. Giorgio Marinucci Palermo, D.S. della Vastese, la quale altresì fa presente che senza la dichiarazione in questione non avrebbe acconsentito al trasferimento del calciatore.
La causa è venuta in discussione all’udienza del 17 gennaio 2023, laddove parte ricorrente, tramite il suo legale, ha fatto presente che a breve si sarebbe raggiunto un accordo fra le parti ed ha a tali fini chiesto un rinvio per consentire le trattative. La CAE ha accolto la richiesta in questione. In data 26 gennaio 2023 parte ricorrente, anche per conto di parte convenuta, ha inviato alla società ed alla CAE una liberatoria - con annessa richiesta a quest’ultima di dichiarare cessata la materia del contendere - in uno con la copia del documento del calciatore sottoscritta.
In particolare, con questo documento le parti processuali si danno reciproco atto che il calciatore ha ricevuto dalla società euro 1.200,00, in luogo dei 2.350,00 euro richiesti con il ricorso. Il calciatore, con la relativa sottoscrizione, dichiara di accettare la somma in questione a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto e richiesto.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. per le causali di cui in motivazione:
- preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.
- dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.