LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 240 del 16.02.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Eduardo MORERO SANTIAGO/ASD NOCEINA CALCIO 1910

RICORSO DEL CALCIATORE Eduardo MORERO SANTIAGO/ASD NOCEINA CALCIO 1910

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 21 novembre 2022, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Eduardo Morero Santiago, nato in Argentina il 18 agosto 1982, ha esposto quanto segue:

e. per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato con un contratto (trattasi di contratto biennale con durata dal 2 settembre 2020 al 30 giugno 2021 e poi per la stagione 2021/2022) sottoscritto con la ASD Nocerina Calcio 1910, che prevedeva un compenso lordo annuo pari a euro 15.000,00;

f. il calciatore è stato svincolato il 14 dicembre 2021;

g. la società risulta debitrice di euro 8.177,41.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento della somma di euro 8.177,41.

La Società non si è costituita in giudizio.

La causa è venuta in discussione all’udienza del 17 gennaio 2023. In questa sede, la CAE ha comunicato al Legale del calciatore l’esigenza di descrivere in base a quali calcoli è addivenuta alla somma richiesta con il ricorso. Il legale del calciatore ha risposto che avrebbe prodotto un documento riportante i calcoli fatti per arrivare all’importo richiesto. Altresì ha fatto presente che erano in corso fra le parti processuali talune trattative per chiudere bonariamente la vicenda.  Successivamente, con comunicazione del 25 gennaio 2023 inviata alla CAE e per conoscenza alla Società, il Legale del calciatore ha trasmesso la dichiarazione di liberatoria di quest’ultimo in relazione alla causa de qua insieme alla Carta di Identità del ricorrente.

Nella liberatoria il calciatore dà atto di aver ricevuto dalla società quanto richiesto con il ricorso in esame.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. per le causali di cui in motivazione:

- preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.

- dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

 

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