LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 240 del 16.02.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco GARRITANO/A.S.D.ROTONDA CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco GARRITANO/A.S.D.ROTONDA CALCIO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 17.01.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore GARRITANO FRANCESCO ricevuto a mezzo pec il 14.09.2022,

regolarmente notificato in pari data alla società ASD ROTONDA CALCIO;

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28   comma 4 del Regolamento L.N.D.) e l’ammissibilità delle memorie costituzione in giudizio

dell’ASD ROTONDA CALCIO, inviata alla ricorrente e alla CAE in data 13.12.2022;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale di fiducia per il calciatore;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente attraverso il suo legale di fiducia;

OSSERVA QUANTO SEGUE

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2021/2022 che prevedeva il compenso lordo di euro 3.000,00, con decorrenza dal 17.12.2021 al 30.06.2022; Il calciatore lamentava di aver ricevuto dalla Società la minor somma di euro 1.500,00, e pertanto, ritiene di essere creditore dall’ASD ROTONDA CALCIO della somma di euro 1.500,00

Controdeduce la Società e in contrapposizione di quanto eccepito da parte ricorrente rappresentava che il calciatore non vanta un credito di euro 1.5000, 00 ma bensì di euro 1.000,00 e, a conferma di ciò, produceva copia di assegni dell’importo complessivo di euro 2.000,00.

Tempestivamente il calciatore integrava con proprie memorie e contestava quanto rappresentato dalla società, appalesando l’infondatezza documentale prodotta, smentita della certificazione di “assegno non pagato” rilasciato dalle Poste Italiane, a seguito della portata all’incasso del titolo bancario n. 2701642411-00 di euro 500,00 e, pertanto, insisteva per l’accoglimento di quanto richiesto nel ricorso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la ASD ROTONDA CALCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. GARRITANO FRANCESCO di euro 1.500,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società ASD ROTONDA CALCIO di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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