F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 136/CSA pubblicata del 17 Febbraio 2023 – F.C.D. Pinerolo

 

Decisione n. 136/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 143/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 143/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C.D. Pinerolo in data

23.01.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 80 del 17.01.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.02.2023, il Dott. Alberto Urso;

sentito l’Assistente n. 1;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società F.C.D. Pinerolo ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND – Serie D (Com. Uff. n. 80 del 17.01.2023) con cui le è stata inflitta la sanzione dell’ammenda di € 600,00, in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone A, Stresa Sportiva-Pinerolo del 15 gennaio 2023, “Per avere propri sostenitori al termine della gara rivolto espressioni offensive e minacciose all'indirizzo di un A.A.”.

Nel dolersi di tale decisione, la reclamante deduce che le frasi minacciose e offensive riportate nel referto del primo assistente e poste a fondamento della decisione del Giudice Sportivo non sarebbero in realtà ascrivibili ai propri tifosi, bensì alla tifoseria dello Stresa, come emerge dalla relazione di servizio dei Carabinieri presenti in loco. Il che troverebbe del resto spiegazione nei fatti di gara e, in specie, nel presunto fallo subito da un calciatore dello Stresa, sul finir della gara, nell’area di rigore del Pinerolo, al quale non era seguita l’assegnazione del calcio di rigore in favore dello stesso Stresa, ragion per cui la tifoseria locale aveva assunto il comportamento minaccioso e offensivo nei confronti del primo assistente.

Soggiunge la reclamante che il fraintendimento in cui l’assistente è incorso sarebbe dipeso probabilmente dal fatto che non v’era alcuna separazione fra il settore degli spalti destinato ai tifosi locali e quello riservato agli ospiti e che, anzi, quest’ultimo risultava in realtà occupato proprio da tifosi dello Stresa.

Peraltro, i tifosi del Pinerolo, in netta minoranza, non avevano alcuna ragione per offendere o minacciare l’assistente n. 1, il quale aveva valutato favorevolmente allo stesso Pinerolo l’episodio del presunto rigore per lo Stresa e, d’altra parte, anche la gara si era conclusa con il risultato di 1 a 2 favorevole al Pinerolo.

Concludendo in conformità, la reclamante chiede l’annullamento della sanzione rimettendo al Collegio l’eventuale audizione dei Carabinieri presenti in occasione della gara.

Alla riunione del 3 febbraio 2023 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

Il rapporto dell’assistente arbitrale n. 1, sulla cui base il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione impugnata, riferiva quanto segue: “A fine partita alcuni tifosi della società Pinerolo mi ripetevano più volte le seguenti frasi come: ‘ti picchio guardalinee, ti vengo a prendere, vai in miniera, siete dei coglioni, non farti vedere’”.

Sentito telefonicamente, l’assistente ha chiarito di aver identificato i colpevoli del suddetto comportamento nei tifosi del Pinerolo in ragione della posizione che gli stessi occupavano negli spalti, trovandosi nel settore riservato agli ospiti.

Tuttavia la relazione dei Carabinieri presenti in loco prodotta dalla reclamante dà chiaramente atto che “il settore riservato agli ospiti e quello riservato ai tifosi locali non era separato, in quanto la porta/grata che separa le due tifoserie era aperta ed i due settori comunicanti”.

La stessa relazione precisa inoltre che i tifosi “della squadra ospite si contavano in poco meno di una decina di persone” (mentre “la quasi totalità degli spettatori erano supporters locali”) e che le intemperanze della tifoseria si erano verificate negli ultimi momenti della gara - in occasione della mancata concessione di un calcio di rigore in favore dello Stresa – ed erano culminate in “un’insurrezione verbale nei confronti dell’arbitro direttore di gara ed in particolare dell’assistente di linea posto a bordocampo adiacente agli spalti […] il quale veniva investito da diversi e prolungati epiteti ingiuriosi da parte di un manipolo (non più di 4/5 persone) di tifosi della squadra locale (tutti supporters dello Stresa, noti e conosciuti dagli scriventi”, con la rilevante precisazione che costoro “si trovavano a pochi metri da loro, sugli spalti destinati ai tifosi ospiti”.

Alla luce di ciò, considerato che l’assistente ha chiarito di aver identificato la tifoseria responsabile dei fatti in ragione della (sola) sua collocazione nel “settore ospiti” degli spalti e rilevato tuttavia quanto evidenziato dai Carabinieri e, cioè, che tale settore non era ben separato da quello dei tifosi locali e che proprio lì questi ultimi (individuati dagli stessi Carabinieri quali effettivi responsabili della condotta) si trovavano allorché ponevano in essere il comportamento ingiurioso nei confronti dell’assistente, non può ritenersi provata con ragionevole certezza l’effettiva riconducibilità della condotta offensiva ai tifosi della società reclamante, in un contesto in cui, peraltro, il Pinerolo aveva vinto la gara col risultato di 1 a 2.

Per tali ragioni, stante l’assenza di evidenze ragionevolmente certe sulla responsabilità del Pinerolo in relazione ai fatti occorsi, il reclamo va accolto, con conseguente annullamento della sanzione inflitta.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                                Patrizio Leozappa

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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