F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 137/CSA pubblicata del 17 Febbraio 2023 – calciatore Spadavecchia Vitangelo

Decisione n. 137/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 144/CSA/2022-2023

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 144/CSA/2022-2023, proposto dal calciatore Vitangelo Spadavecchia in data 20.01.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 80 del 17.01.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 03.02.2023, il Dott. Savio Picone;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Vitangelo Spadavecchia ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, inflitta a suo carico dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 80 del 17.1.2023), in relazione alla gara Breno / Varesina Sport in data 15.1.2023.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere colpito un calciatore avversario con un pugno alla nuca”.

Il reclamante ha chiesto l’annullamento della squalifica ovvero, in subordine, la sua riduzione. Nel caso di specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, bensì di normale contrasto di gioco, ovvero di condotta antisportiva, poiché in sintesi: al minuto 31’ del secondo tempo, dopo aver ricevuto una spinta sul petto dall’avversario, egli avrebbe reagito spintonandolo con la mano dietro la testa, senza arrecargli alcun danno fisico; il contatto sarebbe avvenuto in una fase dinamica di gioco ed al solo scopo di liberarsi dall’avversario; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 38 C.G.S.; in subordine, dovrebbe farsi applicazione della circostanza attenuante ex art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S.

A supporto, il reclamante ha prodotto delle immagini video realizzate da emittente autorizzata alla cronaca sportiva radiotelevisiva.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 3 febbraio 2023 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione.

Nel merito, la ricostruzione dei fatti prospettata dal reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61, comma 1, C.G.S..

Nel referto arbitrale si legge che “(…) A seguito di regolare contrasto di gioco occorso ali interno dell’area di rigore, a pallone in gioco all’esterno di essa, Spadavecchia Vitangelo colpiva il n. 27 del Breno - Baschirotto Francesco - con un pugno alla nuca, in conseguenza del quale Baschirotto Francesco cadeva a terra senza riportare conseguenze fisiche e poteva comunque proseguire la gara. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare Spadavecchia Vitangelo usciva dal recinto di gioco senza eccessive proteste e rientrava negli spogliatoi”.

Quanto attestato nel referto è confermato dalla sequenza fotografica prodotta dal reclamante, nella quale si percepisce con sufficiente chiarezza il colpo alla nuca inferto al calciatore del Breno, che si stava allontanando dall’area di porta, dando le spalle allo Spadavecchia.

Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 38 C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara, a carico dei responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata allo Spadavecchia, che ha colpito l’avversario con un pugno alla nuca volontario, stando alla puntuale descrizione desumibile dal referto dell’arbitro, confermata dalla documentazione fotografica.

La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

 L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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