C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 19/09/2022 – Delibera – gara del 8/ 9/2022 CITTA DI CLUSONE – ROVETTA A.S.D.
gara del 8/ 9/2022 CITTA DI CLUSONE - ROVETTA A.S.D.
Dagli atti di gara si rileva che al tra il primo ed il secondo tempo, a seguito di guasto l'impianto d'illuminazione cessava di essere funzionante. Pertanto il direttore di gara riteneva opportuno lasciare libere le squadre sospendendo definitivamente l'incontro La C.A.F. richiama la decisione ufficiale numero 3 della F.I.G.C. relativa alla regola nº 1 del gioco del calcio, che prevede che la società ospitante, è responsabile del regolare allestimento del campo di gioco, impianto d'illuminazione compreso (C.A.F. 3-marzo-1994 C.U. nº.19). "La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città. (C.A.F. 19- gennaio-1995 C.U. nº. 16)". La società Città di Clusone rimane pertanto responsabile della mancatadisputa dell'incontro, non avendo prodotto idonea documentazione comprovante eventuale causa di giustificazione.
PQS DELIBERA
Di comminare alla società Città di Clusone, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.