C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 29/09/2022 – Delibera – Reclamo U.S. SESTESE CALCIO – Camp. Juniores Regionali – Coppa Lombardia GARA del 6.09.2022 – U.S. SESTESE CALCIO – A.S.D. ARSAGHESE C.U. n. 18 del CRL datato 19.09.2022

Reclamo U.S. SESTESE CALCIO – Camp. Juniores Regionali – Coppa Lombardia GARA del 6.09.2022 – U.S. SESTESE CALCIO – A.S.D. ARSAGHESE C.U. n. 18 del CRL datato 19.09.2022 La società U.S. SESTESE CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia che ha comminato alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il risultato di 0-3, nonché l’ammenda di € 80,00 e l’inibizione sino al 19.10.2022 per il Dirigente responsabile della Società Sig. Alberto Bevilacqua, ritenendo che nella partita in questione la Società U.S. Sestese Calcio avrebbe schierato il giocatore Emanuele Fietta, che non risultava regolarmente tesserato. Nel reclamo, la U.S. SESTESE CALCIO, confermando che la procedura di tesseramento del calciatore anzidetto non risultava correttamente perfezionata, ne forniva giustificazioni -peraltro prive di riscontro probatorio- che riposerebbero sulla particolare situazione familiare del giovane atleta, rimasto orfano, cosicché sul modulo di tesseramento risultava mancante la firma del genitore esercente la potestà. Chiede quindi l’annullamento della sanzione sportiva; il che, benché non espressamente richiesto, comporterebbe l’omologazione della gara con il risultato acquisito sul campo, che aveva visto vincente la U.S. SESTESE CALCIO. La Corte Sportiva d’Appello, fissata udienza per il 22.9.2022, ritualmente notificata senza che nessuno sia comparso, osserva quanto segue. L’art. 49 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. esige che il reclamo sia inoltrato, con le medesime modalità con cui è disposto che sia inviato alla Corte Sportiva d’Appello, alla “controparte”, intendendosi con questo termine la Società avversaria, che evidentemente versa nella posizione di contraddittore necessario, il cui diritto ad interloquire in ordine al risultato della gara che la vede coinvolta deve essere tutelato. Analoga previsione è contemplata nell’art. 76 comma 3 del predetto Codice di Giustizia. Con decisione 15.12.2020 la Corte Sportiva d’Appello Nazionale F.I.G.C. -richiamando peraltro in motivazione le precedenti conformi decisioni CSA FIGC 22.1.2018 e Corte di Giustizia Federale 9.6.2010- ha confermato la lettura ermeneutica delle anzidette norme, che conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del reclamo laddove la reclamante non abbia correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della sua controparte. L’esame degli atti consente di verificare che la Società reclamante ha del tutto omesso la formalità di comunicazione del proprio reclamo alla controparte, per ciò solo dovendosi dunque dichiarare inammissibile il reclamo. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DICHIARA inammissibile il reclamo ex artt. 49 co. 4 e 76 co. 3 C.G.S. e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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