F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 141/CSA pubblicata del 20 Febbraio 2023 – calciatore Haps Ridgeciano Dela

Decisione n. 141/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 161/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE I

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Lorenzo Attolico – Componente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 161/CSA/2022-2023, proposto dal calciatore Haps Ridgeciano Dela, in data 07.02.2023, avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al reclamante in relazione alla gara Venezia/Cittadella del 28.01.2023; per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 88 del 31.01.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 9 febbraio 2023, il prof. avv. Andrea Lepore, udito l’avv. Mattia Grassani, in rappresentanza del reclamante, e il calciatore; sentito l’Arbitro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 7 febbraio 2023 il calciatore Ridgeciano Dela Haps ha proposto reclamo avverso la delibera del giudice sportivo della Lega di Serie B, pubblicata nel C.U. n. 88 del 31 gennaio 2023, mediante la quale veniva irrogata la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara «per avere al 35°del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con i tacchetti la caviglia di un calciatore della squadra avversaria». Il reclamante, ascoltato anche in udienza, ritiene eccessivamente afflittiva la sanzione per i motivi che possono riassumersi di seguito.

In primo luogo, viene evidenziato il contesto di forte agonismo tra le compagini, vista la posizione in classifica di entrambe le squadre, coinvolte nella lotta per non retrocedere. In secondo luogo, il reclamante rileva che il suo comportamento non sarebbe da qualificarsi violento, ma soltanto gravemente antisportivo. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che il calciatore colpito ha potuto riprendere il gioco regolarmente e che mancherebbe la volontà di compiere un gesto lesivo ai danni dell’avversario. Suggerisce, pertanto, la possibilità di derubricare la condotta da violenta (art. 38 C.G.S.) a gravemente antisportiva (art. 39 C.G.S.). A sostegno deposita alcuni precedenti giurisprudenziali, a suo parere utili a meglio inquadrare la vicenda contestata.

Conclude chiedendo: in via principale, di ridurre la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara; in via subordinata, di ridurre la sanzione a due giornate effettive di gara con ammenda in luogo della terza giornata di squalifica, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.

Il reclamo è stato dunque trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento. 

Il Collegio si è già espresso in precedenti decisioni, distinguendo, in relazione alla qualificazione giuridica di un intervento di gioco, tra la condotta violenta, prevista all’art. 38 C.G.S., e la condotta gravemente antisportiva, prevista dall’art. 39 C.G.S. (ex plurimis, cfr., di recente, Corte sportiva d’appello, decisione n. 157/CSA/2021-2022).

In particolare, l’art. 38 C.G.S. prevede, al netto di circostanze aggravanti e attenuanti, una sanzione minima indicata in 3 giornate di squalifica o a tempo determinato, potendosi raggiungere, nei casi più gravi, la squalifica fino a 5 giornate.

L’art. 39 C.G.S. prevede, sempre al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima di 2 giornate di squalifica.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la condotta violenta consiste in un atto violento caratterizzato da volontarietà e intenzionalità, di là dai danni causati, mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo nella contesa della palla.

Dopo accurata discussione in camera di consiglio, senza in alcun modo sminuire il valore del referto degli ufficiali di gara, che costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (ex art. 62 C.G.S.; in tema cfr. giurisprudenza consolidata, ex multis, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA), la Corte ha ritenuto indispensabile ascoltare il sig. Valeri, arbitro dell’incontro, al fine di dirimere qualsiasi dubbio e ottenere una descrizione accurata dell’accadimento. Interrogato sulla dinamica dell’azione, il Direttore di gara ha ribadito con fermezza che l’intervento del calciatore Haps, tra l’altro visionato al V.A.R., configurava la fattispecie di cui all’art. 38 C.G.S., in quanto era da considerarsi, senza alcun dubbio, intenzionale e violento.

In virtù di tali nette considerazioni, il Collegio non può che respingere il reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                                          Carmine Volpe

 

Depositato 

 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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